


Il legislatore, sempre all’art. 8, riferisce che quando la configurazione dei luoghi dove sono installati gli alveari sono a terrazze, “Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l’apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri”, anche qui sembra che sia stato aleatorio e superficiale. Perché le variabili che nascono, nell’installazione degli apiari, quando esistono dislivelli tra i due fondi contigui sono, la posizione degli alveari, la direzione di volo e la distanza dal confine, elementi che possono nuocere o recare molestia al confinante. I rischi si amplificano se l’apiario è posizionato sul fondo sottostante. Le figure 9, 10, 11 e 12, mettono in risalto gli inconvenienti e i pregi dovuti alle varie ubicazioni degli alveari.
Il legislatore poi, per regolare i rapporti tra il privato e il pubblico e per salvaguardare la sicurezza della circolazione nell’art. 8 ha imposto che, “Gli apiari debbano essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito”. Non specifica però da quale punto della strada bisogna iniziare la misurazione, ( limite della piattaforma, banchine, marciapiedi, ciglio ecc.) Si presuppone che, la norma avente anch’essa la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietà, le misurazioni vanno compiute sempre tra la porticina dell’alveare e il ciglio della strada.
Per ciglio della strada s’intende il confine limite della sede o piattaforma stradale che comprende tutta la sede viabile, quella veicolare e quella pedonali, ivi contenute le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste sono transitabili, e le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). In ogni modo, gli alveari in prossimità delle strade a raso in rilevato o in trincea, sono da evitare, perché, oltre che possono provocare problemi ai passanti se non vi sono ostacoli naturali che alzano naturalmente la traiettoria di volo durante l’andirivieni, possono rimanere schiacciate sui parabrezza delle auto in corsa.
Il legislatore ha tutelato all’art. 8 anche le industrie, che trasformano sostanze zuccherine, perché “Nel caso d’accertata presenza d’impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione”.Per terminare, il discorso sulle distanze, tra gli apiari e le proprietà finitime, si può affermare che le distanze anche se sono regolate dalla legge nazionale e dalle leggi locali, l’apicoltore non può esonerarsi di usare tutte le precauzioni possibili che riterrà più opportune, affinché la sua attività non costituisca pericolo a terzi, poiché è sempre responsabile civilmente e penalmente, quando lavora con le api, per i danni se sono dimostrati, salvo che provi che il fatto dannoso è stato causato dal comportamento imprudente del danneggiato, o da un estraneo all’attività, oppure che ricorre il caso fortuito.