La gestione dei rifiuti nell’azienda apistica costituisce un aspetto della conduzione aziendale che, per lungo tempo, è rimasto sullo sfondo rispetto ad altri ambiti ritenuti prioritari, quali la gestione sanitaria degli alveari, l’organizzazione della produzione o la commercializzazione dei prodotti dell’alveare. L’evoluzione della normativa ambientale e il progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo hanno tuttavia attribuito a questo tema un rilievo crescente, coinvolgendo in modo diretto anche il settore apistico, oggi chiamato a confrontarsi con obblighi specifici in materia di corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti prodotti.
Sebbene l’attività apistica presenti, nella maggior parte dei casi, un impatto ambientale contenuto, essa comporta comunque la produzione di rifiuti che, per origine e caratteristiche, rientrano nell’ambito di applicazione della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I materiali derivanti dalla gestione sanitaria degli alveari, dalla manutenzione delle attrezzature e dall’impiego di prodotti di uso professionale non possono essere considerati assimilabili ai rifiuti domestici e richiedono, pertanto, una gestione conforme alle disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale.
Proprio in ragione di questa esigenza di maggiore controllo e trasparenza, negli ultimi anni il legislatore ha posto un’attenzione crescente sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, incluse quelle agricole. In tale contesto si inserisce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che introduce un sistema informatizzato e standardizzato per la gestione degli adempimenti ambientali, superando progressivamente il tradizionale impianto cartaceo.
Per l’apicoltore professionale, la conoscenza del quadro normativo di riferimento e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti non rappresentano semplicemente un onere amministrativo aggiuntivo, ma un elemento strutturale della gestione aziendale. L’integrazione consapevole di tali adempimenti nell’organizzazione dell’attività consente di operare in conformità alla legge, riducendo il rischio di contestazioni e contribuendo al rafforzamento del profilo professionale dell’azienda apistica, in un contesto produttivo sempre più attento alla sostenibilità ambientale.
L’apicoltore come produttore di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Alla base degli obblighi previsti dalla normativa ambientale vi è la qualificazione dell’apicoltore come produttore iniziale di rifiuti, secondo la definizione contenuta nell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006. L’attività apistica, pur rientrando nel settore agricolo, non è automaticamente esclusa dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, poiché le operazioni svolte in azienda possono generare materiali che, per caratteristiche e modalità di gestione, rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.
La gestione sanitaria degli alveari, la sostituzione periodica delle attrezzature e l’impiego di materiali di consumo determinano infatti la produzione di rifiuti che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. In particolare, l’utilizzo di medicinali veterinari e di presidi sanitari per il controllo delle principali patologie dell’alveare comporta la produzione di rifiuti che possono essere classificati come pericolosi, circostanza che assume rilievo determinante ai fini dell’applicazione degli obblighi di tracciabilità e registrazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda apistica.
Classificazione dei rifiuti apistici e codici EER
Una corretta gestione dei rifiuti prodotti in azienda apistica presuppone un’adeguata attività di classificazione, da effettuarsi mediante l’attribuzione del corretto codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. L’individuazione del codice appropriato rappresenta il presupposto per la definizione del regime gestionale applicabile e per la corretta compilazione della documentazione prevista dalla legge.
Nel caso dei rifiuti derivanti dall’impiego di prodotti sanitari e sostanze chimiche, è necessario valutare con particolare attenzione la presenza di caratteristiche di pericolosità. Tali rifiuti rientrano infatti nell’ambito di applicazione degli articoli 188, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006. Anche quantitativi limitati, se prodotti in modo ricorrente, comportano l’applicazione degli obblighi di registrazione e tracciabilità.
Iscrizione al RENTRI e gestione digitale degli adempimenti
In presenza di rifiuti pericolosi, l’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Il D.M. 59/2023 ha definito le modalità e le tempistiche di iscrizione, introducendo un sistema graduale finalizzato a consentire l’adeguamento delle imprese al nuovo assetto operativo.
Per l’apicoltore professionale, l’iscrizione al RENTRI comporta la gestione in formato digitale del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto. Tali strumenti consentono una tracciabilità puntuale delle operazioni di gestione dei rifiuti e richiedono una particolare attenzione nella verifica dei dati inseriti e nella scelta dei soggetti incaricati del trasporto e del trattamento.
Registro di carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto
Il registro di carico e scarico, disciplinato dall’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, costituisce lo strumento attraverso il quale il produttore documenta le operazioni di produzione e conferimento dei rifiuti. Con l’introduzione del RENTRI, il registro assume una forma informatizzata standardizzata, che consente una maggiore uniformità nella raccolta dei dati e una più agevole attività di controllo.
Il formulario di identificazione del rifiuto, previsto dall’articolo 193 del Testo Unico Ambientale, accompagna il rifiuto durante il trasporto fino all’impianto di destinazione. La sua evoluzione in formato digitale rafforza ulteriormente il sistema di controllo e rende immediatamente disponibili le informazioni relative all’intera filiera di gestione.
Responsabilità del produttore e profili sanzionatori
Il principio della responsabilità del produttore, sancito dall’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006, rimane centrale anche nel nuovo sistema RENTRI. La digitalizzazione degli adempimenti non attenua gli obblighi del produttore, che resta responsabile della corretta gestione del rifiuto fino al suo trattamento finale.
La mancata iscrizione al RENTRI, l’errata classificazione dei rifiuti o l’omessa compilazione dei registri possono comportare l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 255 e 258 del Testo Unico Ambientale, con conseguenze rilevanti anche per le aziende apistiche di piccole dimensioni.
Considerazioni conclusive
Alla luce delle disposizioni introdotte, il RENTRI deve essere considerato parte integrante della gestione aziendale anche nel settore apistico. Una corretta organizzazione degli adempimenti ambientali consente non solo di adempiere agli obblighi di legge, ma anche di rafforzare la professionalità dell’apicoltore e la sostenibilità complessiva dell’attività.
Articolo a cura della Redazione
Riferimenti Bibliografici
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, Parte IV.
- Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, Disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva quadro sui rifiuti.
- Decisione 2014/955/UE della Commissione, Elenco Europeo dei Rifiuti.
- ISPRA, Linee guida sulla classificazione dei rifiuti.
Apicoltore Moderno
Un apicoltore che gestisce un piccolo numero di alveari, ad esempio 10, per uso familiare è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Un apicoltore che detiene 10 alveari per uso familiare, in generale, non è obbligato a iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), poiché tale obbligo riguarda principalmente le attività economiche che producono o gestiscono rifiuti nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Il RENTRI è stato istituito per monitorare e tracciare il ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione alle attività industriali e commerciali. L’iscrizione è obbligatoria per chi gestisce rifiuti in modo continuativo e nell’ambito di attività economiche, mentre per un apicoltore amatoriale che gestisce un numero limitato di alveari, il requisito non si applica.
Tuttavia, è importante che l’apicoltore faccia attenzione alla tipologia di rifiuti che gestisce. Sebbene, in linea generale, i rifiuti prodotti nell’apicoltura familiare (come cerchi usati, attrezzi contaminati da pesticidi o residui di trattamento) non siano considerati pericolosi, è fondamentale evitare la produzione di rifiuti potenzialmente dannosi. Alcuni rifiuti, come medicinali e pesticidi usati per il trattamento delle api, sono considerati pericolosi e devono essere smaltiti correttamente. Anche i contenitori vuoti di questi prodotti chimici, le siringhe e altri materiali contaminati vanno trattati come rifiuti pericolosi e non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Inoltre, gli attrezzi apistici contaminati con sostanze come l’acido formico o l’ossalico, utilizzati nei trattamenti per la varroa, devono essere gestiti come rifiuti pericolosi. Se la cera delle api è contaminata da pesticidi o altri residui chimici, anche questa potrebbe essere considerata un rifiuto pericoloso e richiede una gestione specifica.
In definitiva, se l’attività apistica è di tipo amatoriale e non produce rifiuti pericolosi, l’iscrizione al RENTRI non è necessaria. Tuttavia, nel caso in cui l’attività diventi professionale o venga gestita su larga scala, con la produzione di rifiuti significativi, sarà necessario adempiere agli obblighi previsti dalla legge, inclusa l’iscrizione al RENTRI.
Antonio Granato, Dottore Commercialista, specializzato in normative fiscali e logistiche per il settore apistico.