Le limitazioni della mobilità introdotte con il LOCKDOWN2 non hanno modificato i principi alla base delle deroghe: la salute e il benessere degli animali continuano a sostenere la necessità di spostamento e la continuità delle attività correlate che non sono state sospese.
La tutela degli animali è un principio che non viene pregiudicato dalle misure emergenziali della pandemia.
Il dovere di continuare a prendersi cura degli animali vale per tutte le specie e in tutti i luoghi in cui sono detenuti, custoditi o censiti.
Sono ancora validi i principi di salute e benessere animale a sostegno della legittimità degli spostamenti in deroga ai divieti introdotti dal DPCM 3 novembre 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 5 novembre 2020, entrambi in vigore da venerdì 6 novembre. Li ha indicati una circolare del Ministero della Salute indirizzata il 15 maggio scorso a: Prefetture, Regioni, Trasporti, Polizia Stradale, Dogane e Carabinieri Forestali.
Cos’è cambiato – A differenza della prima chiusura di primavera, nel cosiddetto Lockdown2 le restrizioni alla mobilità sono state differenziate e graduate sul territorio regionale. Sono cambiate anche le scelte del Governo in merito alle attività (commerciali, produttive o di servizio) da sospendere. Tuttavia, le giustificazioni agli spostamenti – da riportare nell’autodichiarazione – sono rimaste le stesse. Identica è anche la punibilità penale (articolo 495 del Codice Penale) per dichiarazioni mendaci.
Principi di deroga ai divieti di mobilità – Nella circolare di maggio, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) indicava i motivi di salute e di benessere animale alla base delle deroghe alla mobilità (trasporti, movimentazioni e spostamenti): “Sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale”. E inoltre: “L’accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione, la proprietà e la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere”.
Gli spostamenti consentiti lo sono anche in quanto correlati e funzionali alla continuità delle attività non sospese (es. cure veterinarie) e per soddisfare le esigenze psico-fisiche di benessere animale (es. le uscite “fuori orario” per le esigenze fisiologiche del cane). Per i medici veterinari lo spostamento è legittimato anche da esigenze lavorative.
Cure veterinarie – “Gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale”- Si evince pertanto che lo spostamento per cure veterinarie (le attività veterinarie non sono mai state sospese) è funzionale e riconducibile al loro svolgimento e pertanto è consentito. “Curare e accudire animali è essenziale e doveroso”- scrive la Direzione ministeriale.
Come durante il primo lockdown, è sempre consigliato recarsi dal medico veterinario su appuntamento (salvo urgenze/emergenze animali) e mettersi in viaggio con un certificato veterinario che attesti la circostanza.
Trasporto di animali – Il Ministero autorizzava tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività non sospese, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale, anche a livello extra-regionale e in ogni caso in deroga a blocchi territoriali, interregionali, intercomunali, ecc.
Equidi e cani impiegati in attività ludico-sportiva – Per quanto concerne gli equini destinati all’attività ludico sportiva, il Ministero della Salute indicava come “consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un’adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per questo- laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi- permetteva l’accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini.
Analogamente, anche per le attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog) il Ministero della Salute ne ammetteva lo svolgimento.
Cura dei cavalli e degli animali zootecnici – Durante il primo lockdown, anche il Mipaaf si è pronunciato con propria circolare sulla cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici. “Non vi è alcun dubbio- spiegava il Mipaaf- che la filiera dei cavalli sportivi e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, sia caratterizzata per una specifica attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali”.
La circolare (richiamata anche dalla FISE) esplicitava che coloro che si occupano di animali (zootecnici e non) “devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere”.
Dovere di cura di tutti gli animali in ogni luogo – E’ sempre il Ministero della Salute con la circolare di maggio a ribadire che “il dovere di continuare a prendersi cura degli animali, anche durante l’emergenza da COVID-19, è generale e riguarda tutti gli animali, in tutti i luoghi in cui possono essere a vario titolo detenuti, custoditi, censiti”. Nessuna eccezione a questo principio, da applicare entro la cornice delle misure anti-covid- in tutti i seguenti luoghi:
– in concentramenti di animali autorizzati ai sensi dell’art. 24 del DPR 320/54
– negli allevamenti registrati in BDN
– nelle anagrafi regionali
– presso le ASL, ivi compresi cani di quartiere e colonie feline ai sensi della L. 281/1991
– in giardini zoologici licenziati ai sensi del Dlgs 73/2005
– nelle mostre faunistiche
– nei circhi
Consentito per salute e benessere animale
Covid-19, cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici
Curare e accudire animali è essenziale e doveroso
Apicoltore Moderno