sabato , 7 Marzo 2026
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Alveari disposti ordinatamente, immersi nella quiete della campagna. Foto di Pasquale Angrisani

La responsabilità di chi possiede animali con particolare riferimento alle api

 4.3. Il furto di miele. E’ pacifico che l’allevatore a cui viene saccheggiato il miele andrà incontro ad una minore produzione, epperciò ad un danno. Altrettanto pacifico che detto danno sia prodotto dalle api di un altro allevatore, sicché si rientrerebbe nelle previsioni dell’art 2052 c.c..
Bisogna, però, considerare che la situazione può anche essere ricondotta alla disciplina della specificazione (art. 940 c.c. prima ipotesi, vista la difficoltà di quantificare la manodopera delle api).
Anche qui è ammesso che i due apicoltori regolino diversamente i loro rapporti. Dall’esperimento dell’azione di danni, il saccheggiato ritrarrebbe certamente una maggior somma, posto che potrebbe chiedere un risarcimento pari al valore del prodotto finito che non potrà essere messo in commercia mentre, in base alla disciplina della specificazione, egli avrebbe diritto unicamente al valore del miele grezzo saccheggiato.

D’altra parte, in caso di azione di danni, il proprietario delle api che hanno saccheggiato potrebbe sottrarsi ad ogni responsabilità e quindi ad ogni pagamento dimostrando il caso fortuito; al contrario, il prezzo della materia è sempre e comunque dovuto, ex art. 940 c.c..

4.4. Le punture subite da terzi. Secondo i principi dell’art. 2052, l’allevatore, il possessore delle arnie e colui che le ha in uso non è tenuto ad alcun risarcimento se prova che l’evento dannoso è stato causato esclusivamente dal comportamento imprudente del danneggiato, o dal fatto di un terzo estraneo all’attività, oppure che ricorre l’ipotesi del caso fortuito.
In tutti gli altri casi egli sarà responsabile e dovrà risarcire i danni non patrimoniali se verrà ravvisata una sua colpa (nel qual caso vi sarebbe anche una responsabilità ex art. 672 c.p.).
E’ evidente che il problema maggiore, in queste evenienze, è l’eventuale reazione anafilattica nella persona punta, poiché essa potrebbe non venir considerata dal giudice un caso fortuito, rappresentando un rischio tipico (ancorchè, per fortuna, non frequente) delle api. Se una persona, però, sa dì essere allergica alla puntura delle api e, ciononostante, si reca in prossimità degli alveari senza avvisare l’apicoltore della propria allergia, quest’ultimo non sarà tenuto a rispondere anche degli eventuali danni da shock anafilattico qualora riesca a provare che il danneggiato era a conoscenza del rischio che correva, ma non aveva avvisato in anticipo l’apicoltore stesso.
Viene qui in considerazione il problema della distanza degli alveari dai confini del fondo. Allo stato attuale non vi è alcuna norma statale che imponga una distanza specifica, perché la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l’art. 890.
La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che: “L’apicoltore, nella tenuta delle arnie non può ritenersi esonerato dal dovere di prudenza che gli impone di collocare gli alveari a distanza tale dal confine, da impedire agli sciami l’invasione dei fondi contigui, restando l’esercizio di tale attività subordinato al rispetto del prevalente diritto alla incolumità e sicurezza delle persone” (Cass. civ., 16 ottobre 1991, n. 10912).
Quale distanza debba considerarsi sufficiente ad impedire agli sciami l’invasione dei fondi finitimi è questione complessa: per le Regioni che hanno emanato norme esaustive in materia, è a queste che dovrà farsi riferimento, tenendo presente la distanza dai fondi confinanti è altra cosa rispetto alla distanza tra alveari o apiari, (la prima è prevista a tutela dell’incolumità pubblica, la seconda intende prevenire e regolare le possibili liti tra apicoltori confinanti); negli altri casi, a tutt’ora, rimane solo il buonsenso.

Si noti che, mentre rispetto delle distanze di sicurezza, quali che esse vengano in concreto determinate, non esonera dalla responsabilità, ex. Art. 2052 c.c., perché non è sufficiente a dimostrare il caso fortuito, d’altro canto, in un giudizio risarcitorio per i danni derivati dalla puntura di un ape ad una persona la quale si trovava fuori dal fondo dell’allevatore, qualora il giudice ritenga che la distanza degli alveari dai confini non sia sufficiente, sussisterebbe la colpa dell’allevatore, eppertanto egli potrebbe essere condannato a risarcire anche i danni patrimoniali.

la transumanza_degli_alveari4.5 L’incidente stradale con dispersione dello sciame. L’ipotesi è certo ben nota ad ogni apicoltore, se non altro perché le compagnie assicuratrici rifiutano di coprire questo genere di sinistri. A rispondere di tutti i danni causati dallo sciame dispersosi, ex art. 2052 c.c., sarà il conducente dell’autoveicolo, anche se non ne è proprietario, ma solo se egli ritragga un utile economico (così ne risponde il vettore, perché è pagato per il trasporto), mentre chi trasporti le api a titolo gratuito risponderà secondo l’art. 2054 solo se i danneggiati dimostreranno che i danni loro provocati dallo sciame sono conseguenza immediata e diretta del sinistro. Concentrandoci sulle ipotesi riconducibili all’art. 2052 e precisando che ci occuperemo, evidentemente, solo dei danni causati dallo sciame, distinguiamo i casi principali:

1. Assenza di scontro con altri veicoli:
a. sinistro causato dal salo fatto del conducente del veicolo sul quale sono trasportate le api (per malore, colpo di sonno, disattenzione, eccetera)
– il conducente potrà evitare il risarcimento solo provando il caso fortuito; risponderà anche per i danni morali solo se risulterà provata la sua colpa;

b. sinistro causato esclusivamente dal fatto di un terzo estraneo (ad esempio, un animale selvatico che attraversa improvvisamente la strada in assenza dell’apposita segnaletica) – il conducente che lo dimostri non è responsabile;

 2. scontro con altri veicoli
– qui le cose sono più complicate, perché entra in gioco la presunzione di colpa del secondo comma dell’art. 2054: pertanto, se il conducente del veicolo che trasporta le api non riesce a provare una delle ipotesi che escludono la sua responsabilità ex art. 2052 (fatto esclusivo del terzo estraneo o del danneggiato, oppure caso fortuito) egli risponderà di tutti i danni prodotti dallo sciame, ma, per quelli causati nell’immediatezza del sinistro (cioè, principalmente, per quelli causati agli occupanti dei veicoli coinvolti o in transito in quel momento), può esservi un concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti che non diano prova della loro assenza di colpa nel causare l’incidente.

Si noti che, se vi è concorso di colpa, di norma ciascuno risponde dei danni in proporzione al proprio grado di colpa; siccome, però, ex art. 2052, il proprietario, possessore od usuario degli animali risponde anche se non è in colpa, in pratica sarà il giudice a dover determinare secondo equità la quota di risarcimento spettante al conducente dei veicolo che trasporta le api, qualora non sia emersa una sua colpa.

ART. 890 c.c. – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuole collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilire dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

ART. 924 c.c. -Sciami di api – Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli su fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

ART. 939 c.c. -Unione e commistione – Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenere la separazione. In caso diversa, la proprietà ne diventa comune in proporzione dal valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorchè serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto.
Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

“L’Ape nostra amica” 4/2002 Avv. Danilo Traghetti.

Info Redazione

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