1.LA RESPONSABILITÀ CIVILE.
1.1. Nozione. La responsabilità civile per i danni causati dagli animali è regolata dall’art. 2052 c.c.. E’ opinione comune, in dottrina ed in giurisprudenza, che tale disposizione preveda un caso di responsabilità oggettiva. Ora, per sua definizione, la responsabilità oggettiva non ammette scusanti (salvo il fatto di terzi non connesso con l’attività per la quale è stabilità la responsabilità oggettiva, oppure il fatto esclusivo del danneggiato): una compagnia aerea, ad esempio, risponde dei danni che l’aeroplano abbia cagionato a persone o a cose anche per causa di forza maggiore (se un aereo, colpito da un fulmine, cade a terra, la compagnia è tenuta a risarcire i danni). Chi possiede animali, invece (come chi ha in custodia delle cose), può invocare anche il caso fortuito per evitare il risarcimento. La ragione di questa eccezione (che, a mio parere, dovrebbe indurre a parlare di responsabilità “quasi” oggettiva) è da cercare assai indietro nel tempo.
1.2. Le origini. Le origini della norma epressa dall’art. 2052 c.c. sono antichissime, risalendo addirittura al primo codice di leggi dei latini: le XII tavole, databili intorno al 450 a.C. In esse è prevista la cosiddetta “actio de pauperie”, in base alla quale il danno cagionato dall’animale era considerato un illecito civile ed era punito con un’ammenda (pena pecuniaria) a carico del padrone dell’animale; questi, tuttavia, poteva evitare il risarcimento in denaro trasferendo al danneggiato la proprietà dell’animale che aveva causato il danno (iux noxae dandi). L’actio de pauperie rappresenta un vero esempio di responsabilità oggettiva: il padrone dell’animale non aveva alcuna scusante, né per caso fortuito, né per forza maggiore. Solo molto tempo dopo, nel VI secolo d.C. (cioè quasi mille anni dopo le XII tavole), sotto l’impero di Giustiniano, nel procedere alla revisione globale delle leggi dello Stato Romano, i compilatori introdussero un’attenuazione: il padrone poteva evitare il risarcimento in denaro o la consegna dell’animale se dimostrava che il comportamento di quest’ultimo, da cui era derivato il danno, era “contro naturam”, cioè: anormale. Possiamo scorgere in questa attenuazione l’origine dell’attuale scusante per caso fortuito.
1.3. Il caso fortuito. Abbiamo visto che, esattamente come in tutti gli altri casi di responsabilità oggettiva previsti dal nostro ordinamento, il possessore di un animale che abbia causato un danno può evitare il risarcimento se il fatto è dipeso integralmente dall’ azione di terzi totalmente estranei alla sua attività (così, un allevatore di cavalli non risponderà dei danni causati dal cavallo rubato da un evaso per fuggire tra i campi) o se esso è conseguenza esclusiva del comportamento colposo del danneggiato (è stata ravvisata la colpa esclusiva del danneggiato nella condotta di chi, passando dietro ad un cavallo, faccia cadere in terra un mazzo di chiavi nelle immediate vicinanze dell’animale, senza adottare alcuna cautela nel raccoglierlo); ma, a differenza delle altre ipotesi di responsabilità oggettiva (a parte quella per custodia di cose), il possessore di animali è anche scusato dal caso fortuito, che si verifica quando l’evento dannoso è stato causato da un fatto raro in sé (ad esempio: un terremoto) e raro in riferimento al luogo ed alla situazione in cui si verifica (perciò non lo è il terremoto in una zona sismica), che non abbia alcuna attinenza con i rischi tipici connessi a quel particolare animale ed a cui non si possa resistere.
1.4. L’obbligato. Secondo l’art. 2052 c.c., risponde dei danni causati dall’animale anche chi, pur non essendone proprietario, lo possieda o lo abbia in uso, ma solo se ne tragga un utile economico (ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, odi fatto traeva). Per tale ragione, secondo la Corte di Cassazione “il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi”. Per possesso, od uso, si intende un rapporto con l’animale che ne consenta la gestione ed una qualche forma di controllo, anche se si tratti di rapporto puramente fattuale: anche se, cioè, esso non discenda da alcun tipo di contratto esplicito con il proprietario, il quale, però, deve essere consenziente (se, dunque, l’addetto al maneggio, comportandosi come proprietario del cavallo, all’insaputa del padrone, lo noleggia ad un cavaliere per una cavalcata ed, in questo periodo, l’animale causa danni, di essi risponde, comunque, il padrone del maneggio). La responsabilità del proprietario, del possessore e dell’usuario è alternativa: quando sia dimostrata quella esclusiva di uno di tali soggetti, è automaticamente esclusa quella degli altri.
– se il danno non è stato causato dall’intero branco, ma il danneggiato non riesce a provare quale animale lo abbia in concreto determinato, nessuno dei proprietari (possessori, usuari) è responsabile.
Siccome la responsabilità penale od amministrativa non è alternativa a quella civile, ma con essa concorrente, qualora nel comportamento del proprietario, possessore od usuario dell’animale che abbia cagionato danni sia possibile ravvisare gli estremi dell’omessa custodia, egli, oltre a dover risarcire i danni ex art. 2052 c.c., sarà anche tenuto a pagare l’ammenda prevista dall’art. 672 c.p.
Se invece, il suddetto proprietario, possessore od usuario, pur non riuscendo a dimostrare il caso fortuito, fornisce prova di aver adoperato tutti gli accorgimenti possibili per evitare l’evento dannoso, egli sarà tenuto a risarcire il danno emergente ed il lucro cessante, ma non i danni morali.
4.1. Le api nel codice civile. Il codice civile non prende in considerazione esplicitamente le api se non come sciame, cioè come “universitas rerum”, e vi dedica, in ogni caso, un solo articolo, il 924, che, sostanzialmente, regola i rapporti patrimoniali tra l’allevatore ed il proprietario del fondo in cui questo si sia introdotto per inseguire il suo sciame, stabilendo che il proprietario del fondo non può impedire l’ingresso dell’allevatore (a meno che, ex art. 843, comma 3, c.c., non gli consegni personalmente lo sciame), ma ha diritto ad un indennizzo se subisce dei danni. Ciò premesso, prenderemo in considerazione alcune situazioni particolari da cui può derivare una responsabilità per danni dell’allevatore.
Diverso, invece, il caso in cui lo sciame fuggitivo sia stato attirato ad arte da un apicoltore nella propria arnia, o, comunque, quest’ultimo non abbia adottato tutte le precauzioni opportune ad evitare la confusione degli sciami. In questa eventualità vi è senz’altro, per l’apicoltore a cui è fuggito lo sciame, un danno, che, però, non può essere considerato come danno cagionato dagli animali, epperciò andrà risarcito ex art. 2043 c.c..
Apicoltore Moderno