La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art.1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art.1.
Ai sensi della presente legge per il miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare. Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato. Il miele a seconda dell’origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse. Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in: 1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate; 2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo; 3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; 5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favinon contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Art. 2.
Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla seguente legge. Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti: 1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito; miele di nettare non meno del 65 per cento; miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento; 2) tenore d’acqua: non più del 21 per cento; miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento; 3) tenore apparente di saccarosio: non più del 5 per cento; miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per cento; 4) tenore di sostanze insolubili in acqua; non più dello 0.1 per cento; miele torchiato non più dello 0.5 per cento; 5) tenore in sostanze minerali (ceneri): non più dello 0.6 per cento; miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell’1 per cento; 6) acidità: non più di milliequivalenti per kg; 7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela: a) indice diastasico (scala di Shade): a’) non meno di 8; a”) miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi)e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3; b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a”). Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.3.
Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto. Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di ‘miscela di mieli di origini diverse’.La miscela di mieli di origine di soli paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di ‘miscela di mieli di importazione’. I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l’indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l’origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.4.
Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione; come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia. In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana. É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo , miele non corrispondente all’articolo5 della legge 30 aprile 1962, n.283. Il miele non deve: a) presentare sapore od odore estranei; b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente; c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi; d) presentare un’acidità modificata artificialmente; e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell’origine ai sensi del terzo comma dell’articolo 1. Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l’industria. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.283.
Art.5.
Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l’industria, del miele di Calluna e miele di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento. Per ‘miele di pasticceria’ e per ‘miele per l’industria’ si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a)b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma,punto 7, lettere a) b). Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.
Art.6.
Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell’articolo 11 della legge 30aprile 1962, n.283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell’articolo 8 della legge 30aprile 1962, n. 283, in contenitori recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo. L’uso della denominazione ‘miele’, salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per disegnarlo. Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: a) la denominazione ‘miele’ o una delle denominazioni specifiche,previste dall’articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l’origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il ‘miele in favo’ ed il ‘miele con pezzi di favo’ nonché il ‘miele per pasticceria’, il ‘miele per l’industria’ ed il ‘miele di brughiera’ devono essere designati come tali; b) il peso netto espresso in grammi o chilogrammi; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all’interno della Comunità economica europea; d) l’anno di produzione. La denominazione ‘miele’ o una delle denominazioni di cui all’articolo 1può essere completata tra l’altro da: 1) un’indicazione inerente all’origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; 2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall’origine indicata; 3) l’indicazione ‘vergine integrale’ per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull’etichetta l’indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto,le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) – c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento. Con proprio decreto il Ministro dell’agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli. L’indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell’imballaggio o del recipiente. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 7.
Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.
Art.8.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Art.9.
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1982 PERTINI Spadolini-Altissimo Marcora-Colombo Darida-Bartolomei
Visto , il Guardasigilli: Darida