martedì , 6 Ottobre 2026
Le distanze in apicoltura
Foto di Pasquale Angrisani

Le distanze in apicoltura

Le distanze in apicoltura
Figura 1. Alveari con la linea di volo parallela al confine

Le distanze tra gli apiari e i confini delle zone molto frazionate e urbanizzate sono soggette a continue controversie. La legge del 24 dicembre 2004 n. 313, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004) ha disciplinato nell’art. 8 le distanze minime degli apiari da rispettare dai confini pubblici e privati (figure 1, 2 e 3). È chiaro che nel caso in cui vi siano disposizioni vigenti più restrittive, stabilite da norme regionali, provinciali o comunali, devono essere rispettate tali norme.

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Figura 2. Alveari con la porticina rivolta dalla parte opposta al confine.

In via residuale, qualora sussistano concrete esigenze di tutela della quiete e della sicurezza pubblica, il Sindaco può esercitare il proprio potere di ordinanza, disponendo, ove necessario, specifiche prescrizioni concernenti le modalità di esercizio dell’attività di allevamento delle api, nonché i relativi limiti, al fine di prevenire situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla collettività o ai proprietari limitrofi.

Sotto altro profilo, la disciplina relativa alle distanze assolve a una funzione essenzialmente conformativa dei rapporti tra fondi confinanti, in quanto è volta a disciplinare le modalità di esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, assicurandone la compatibilità con l’analogo esercizio dei diritti spettanti ai proprietari dei fondi limitrofi. La previsione di specifici limiti di distanza risponde, pertanto, all’esigenza di operare un contemperamento tra le contrapposte situazioni giuridiche soggettive, consentendo il simultaneo esercizio dei rispettivi diritti dominicali e prevenendo che l’esercizio delle facoltà spettanti a un proprietario si traduca in un’indebita compressione delle prerogative riconosciute ai proprietari confinanti.

Le distanze in apicoltura
Figura 3. Alveari con la porticina rivolta verso il confine.
Le distanze in apicoltura
Figura 4. Ostacolo interposto tra l’alveare e il confine.

Lo scopo di questo articolo è fornire un utile approfondimento e una guida di consultazione per affrontare con maggiore consapevolezza i principali problemi che possono sorgere in relazione alle distanze minime previste dalla legge tra gli apiari e i confini di proprietà pubbliche e private.

Dalla lettura dell’art. 8 si rileva che «Gli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private». Tale distanza, prevista per l’installazione degli apiari, così come definiti dall’art. 2, comma 3, lett. c), della medesima legge, non dovrebbe essere riferita esclusivamente all’insieme delle arnie che costituiscono l’apiario, ma, in un’ottica di maggiore tutela, dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti di un singolo alveare.

Il legislatore, nell’art. 8, ha stabilito una distanza minima senza fornire indicazioni in merito alla direzione di volo delle api, alle modalità di collocazione e orientamento degli alveari, né ai criteri secondo i quali debba essere misurata la distanza tra l’apiario e il confine.

Le principali lacune riscontrabili nella disposizione possono essere così sintetizzate. Quando esiste un chiaro locus a quo per la misurazione, vale a dire un preciso punto di partenza, la distanza deve essere misurata in senso orizzontale e perpendicolare al confine della proprietà altrui, prendendo come riferimento il punto più vicino alla porticina dell’alveare e senza tenere conto dell’eventuale dislivello esistente tra i fondi confinanti.

Nelle figure 1, 2 e 3 è illustrata la modalità di misurazione della distanza minima dal confine in presenza di alveari disposti secondo differenti orientamenti.

La distanza minima dal confine può essere derogata, poiché lo stesso art. 8 prevede che «Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri» (figura 4).

Anche nell’introdurre questa deroga alla distanza da rispettare tra gli alveari e la proprietà altrui, il legislatore si è espresso in termini generali, individuando quali elementi di protezione muri, siepi o altri ripari idonei a impedire il passaggio delle api e stabilendo per essi un’altezza minima non inferiore a due metri.

Sembra, pertanto, che il legislatore abbia inteso individuare un criterio di mediazione basato su parametri fissi, senza considerare le numerose variabili che possono caratterizzare il rapporto tra gli alveari e il confine. Tra queste assumono particolare rilevanza la distanza tra gli alveari e gli ostacoli, quella tra gli ostacoli e il confine, nonché la direzione di volo delle api. Si tratta di elementi che, nella pratica, sono frequentemente oggetto di discussione e di controversia tra gli apicoltori e i proprietari dei fondi confinanti.

Per tale ragione, quando viene installato un apiario in presenza di un ostacolo naturale o artificiale interposto tra gli alveari e il confine, l’apicoltore dovrebbe garantire al proprietario del fondo confinante, indipendentemente dai parametri fissi stabiliti dal legislatore, un livello di tutela e di sicurezza equivalente a quello che sarebbe assicurato in assenza degli alveari.

Le altezze degli ostacoli (hx) dovranno essere misurate a partire dalla quota di ingresso della porticina dell’alveare e potranno essere determinate mediante la seguente formula (1), da applicarsi quando la somma delle distanze tra l’alveare e l’ostacolo e tra l’ostacolo e il confine risulti inferiore a 5 metri.

Dove:
l1 = distanza dall’alveare all’ostacolo;
l2 = distanza dall’ostacolo al confine;
hx = altezza dell’ostacolo, misurata dalla quota d’ingresso all’alveare;
√ = radice quadrata.

Tabella 1. Esempio di applicazione della formula. Quando la somma delle distanze è pari alla distanza minima prevista, l’altezza necessaria degli ostacoli si riduce a zero (figg. 5, 6, 7 e 8).

La tabella è strutturata in modo tale che nella prima riga sia indicata la distanza, espressa in metri, tra l’alveare e l’ostacolo, mentre nella prima colonna sia riportata la distanza, anch’essa espressa in metri, tra l’ostacolo e il confine. Dall’intersezione di queste due variabili, e , si ricava l’altezza dell’ostacolo.

I valori riportati in rosso rappresentano le distanze minime previste dalla legge n. 313/2004, mentre quelli riportati in verde corrispondono alle altezze calcolate secondo la formula e garantiscono una maggiore tutela del proprietario del fondo confinante.

ESEMPI, CON LE RELATIVE MISURE, DI APPLICAZIONI DELLA TABELLA 1
Se la somma delle distanze è pari alla distanza minima prevista dalla normativa, l’altezza necessaria degli ostacoli si riduce a zero (figg. 5, 6, 7 e 8). I relativi valori possono essere facilmente ricavati dalla Tabella 1.

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Figura 5. Sebbene questa disposizione rispetti la normativa, è sconsigliabile collocare gli alveari con la porticina rivolta verso il fondo confinante.
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Figura 6. Questa rappresenta un’ottima disposizione degli alveari lungo il confine, in deroga alla distanza minima prevista dalla legge, poiché tra gli alveari e il confine è interposto un ostacolo di altezza non inferiore a 2 metri.
Figura 7. Gli ostacoli, così come previsti dall’art. 8, devono estendersi per almeno 5 m oltre ciascuna estremità della fila degli alveari, sia all’inizio sia al termine della fila, misurando tale estensione a partire dalla parete esterna degli alveari.
Figura 8. Per ragioni di sicurezza, il prolungamento degli ostacoli è necessario indipendentemente dalla disposizione degli alveari, nel rispetto delle lunghezze precedentemente indicate.
Figura 9. È sconsigliabile posizionare gli alveari con la direzione di volo rivolta verso il fondo confinante, anche quando tale disposizione rispetta le distanze previste dalla normativa. Le api, infatti, potrebbero raggiungere il fondo confinante, creando possibili disagi o problemi a chi vi soggiorna o vi svolge attività in prossimità del confine.
Figura 10. Gli alveari posizionati con la direzione di volo rivolta in senso opposto al fondo confinante rispettano la normativa e sono pertanto consigliabili.
Figura 11. In caso di alveari collocati su un fondo a quota inferiore, è fortemente sconsigliato posizionarli in prossimità del confine con la direzione di volo rivolta verso il fondo confinante, anche qualora siano rispettate le distanze previste dalla normativa. Le api, infatti, per intraprendere la propria traiettoria di volo, potrebbero attraversare la proprietà confinante, creando possibili disagi o problemi.
Figura 12. Anche gli alveari collocati su un fondo a quota inferiore, pur avendo la direzione di volo rivolta in senso opposto al fondo confinante, sono sconsigliabili, anche qualora rispettino le distanze previste dalla normativa, poiché le api potrebbero comunque, almeno in parte, raggiungere la proprietà altrui.

Per garantire ulteriormente al proprietario confinante la possibilità di usufruire pienamente e senza impedimenti della propria proprietà, gli ostacoli devono estendersi per almeno 5 metri oltre il primo e l’ultimo alveare della fila, qualora gli alveari siano disposti parallelamente al confine (figura 7), oppure per almeno 5 metri oltre l’alveare più prossimo al confine, qualora siano disposti perpendicolarmente al confine stesso (figura 8).

Figura 13. Si sconsiglia di collocare gli alveari posti a una quota inferiore rispetto alla strada (alveare A) con la porticina rivolta verso la strada stessa, anche qualora sia rispettata la distanza minima prevista dalla normativa. Gli alveari collocati a una quota superiore rispetto alla strada (alveare B) dovrebbero, invece, avere la direzione di volo rivolta in senso opposto alla strada, sempre nel rispetto della distanza prevista dalla normativa.

Il legislatore, sempre all’art. 8, prevede che, quando la configurazione dei luoghi in cui sono installati gli alveari presenta un andamento a terrazze, «Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l’apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri».

Anche in questo caso, la disposizione appare piuttosto generica, poiché le numerose variabili che possono caratterizzare l’installazione di un apiario in presenza di dislivelli tra due fondi confinanti — quali la posizione degli alveari, la direzione di volo e la distanza dal confine — possono determinare situazioni suscettibili di arrecare disturbo o pregiudizio al proprietario confinante.

I rischi possono aumentare quando l’apiario è collocato sul fondo a quota inferiore. Le figure 9, 10, 11 e 12 evidenziano le possibili criticità e, al contrario, i vantaggi derivanti dalle diverse modalità di collocazione degli alveari.

Figura 14. Gli alveari collocati alla stessa quota della strada adiacente (alveare C), con la porticina rivolta verso la strada, sono da evitare, anche qualora rispettino la distanza minima prevista dalla normativa, salvo che siano presenti ostacoli naturali idonei a deviare verso l’alto la traiettoria di volo delle api. Anche gli alveari collocati a una quota superiore rispetto alla strada adiacente (alveare D), in assenza di ostacoli naturali in grado di innalzare la traiettoria di volo, sono da evitare, anche qualora rispettino la distanza prevista dalla normativa.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza al proprietario confinante, quando gli alveari vengono installati in prossimità del confine, il dislivello dovrebbe essere opportunamente integrato mediante l’inserimento di un ostacolo avente un’altezza calcolata con la formula precedentemente illustrata o ricavata direttamente dalla Tabella 1. In pratica, nel caso di alveari collocati su un fondo posto a 0,5 m dal confine e in presenza di un dislivello di 2 m tra i fondi confinanti, sarebbe necessario aggiungere un ostacolo di 2,97 m, così da ottenere un’altezza complessiva di 4,97 m tra i due fondi.

Il legislatore, inoltre, per disciplinare i rapporti tra proprietà private e aree pubbliche e garantire la sicurezza della circolazione, ha stabilito all’art. 8 che «Gli apiari debbano essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito». La disposizione, tuttavia, non specifica da quale punto della strada debba essere effettuata la misurazione (limite della piattaforma stradale, banchina, marciapiede, ciglio, ecc.). Si può ritenere che, trattandosi anche in questo caso di una norma volta a disciplinare i rapporti tra proprietà diverse e a garantire la sicurezza, la distanza debba essere misurata tra la porticina dell’alveare e il ciglio della strada.

Per ciglio della strada si intende il limite della sede o piattaforma stradale, comprendente la carreggiata destinata al transito veicolare e pedonale, nonché le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi, quando siano transitabili, e le strutture di delimitazione non transitabili, quali parapetti, arginelle e simili.

In ogni caso, è opportuno evitare di collocare gli alveari in prossimità delle strade, sia quando si trovano allo stesso livello della sede stradale, sia quando sono posti a una quota superiore o inferiore. In assenza di ostacoli idonei a indirizzare verso l’alto la traiettoria di volo delle api, infatti, queste potrebbero raggiungere la sede stradale e creare situazioni di pericolo per i passanti. Inoltre, le api potrebbero essere colpite dai veicoli in transito o rimanere schiacciate contro i parabrezza delle automobili, con possibili conseguenze anche per la sicurezza della circolazione.

Figura 15. Considerata la notevole distanza tra la porticina dell’alveare e l’industria dolciaria o altro impianto similare, l’orientamento degli alveari, in questo caso, risulta ininfluente.

Il legislatore ha previsto, all’art. 8, una specifica tutela anche per gli impianti industriali destinati alla trasformazione di sostanze zuccherine, stabilendo che: «Nel caso d’accertata presenza d’impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

In conclusione, per quanto riguarda le distanze tra gli apiari e le proprietà confinanti, si può affermare che, sebbene tali distanze siano disciplinate dalla normativa nazionale e dalle eventuali disposizioni locali, l’apicoltore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché lo svolgimento della propria attività non arrechi danno o pericolo a terzi.

L’apicoltore, infatti, può essere chiamato a rispondere civilmente e, nei casi previsti dalla legge, anche penalmente dei danni cagionati dall’attività apistica, qualora ne ricorrano i presupposti. La responsabilità può essere esclusa o attenuata quando venga dimostrato che il danno è stato determinato dal comportamento imprudente del danneggiato, dall’intervento di un soggetto estraneo all’attività oppure da un evento riconducibile al caso fortuito.

Pasquale Angrisani
Fonte: Api & Flora, n. 1, gennaio-aprile 2023.
Aggiornato al 31 agosto 2026.

Info Pasquale Angrisani

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9 Commenti

  1. Recentemente ho trovato il tuo sito e ne sono rimasto molto colpito per la precisione e competenza dimostrate per i suoi contenuti. [..]
    Complimenti ancora per il sito che ho provveduto subito ad inserire nella lista dei preferiti.

  2. Buonasera , ho posizionato le mie 4 arnie in un prato di mia proprietà, a 20/30 metri ci sono altre arnie di un altro propietario e questo mi sta facendo delle storie per la distanza tra le sue e le mie…..premetto che le sue erano giá li. Qualcuno sa dirmi se esiste una distanza da rispettare ? . Grazie per le risposte. buferax@gmail.com

    • La distanza tra diversi apiari appartenenti a più apicoltori è comunque regolamentata da una legge del 1925; si tratta del R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2079, convertito in legge n. 562 del 18 marzo 1926, il cui Regolamento esecutivo precisa che:
      1) la distanza obbligatoria tra apiari con più di 50 alveari non deve essere inferiore a 3 Km;
      2) gli apiari con meno di 50 alveari non sono sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria.
      Tuttavia, normative recenti sono contenute nelle Leggi Regionali, specifiche per l’apicoltura.

    • Hon circa 200;alveari su cinque postazioni in una azienda pubblica in Sardegna di cui sono ospite in convenzione annuale rinnovabile.
      In giugno una grossa azienda della mia zona ha posizionato 96 alveari a 400 metri dal confine dell’azienda dove detengo le mie postazioni ed a 600 metri, 900 metri, 1500 metri dalle tre mie postazioni più vicine ai 96 alveari di cui contesto la vicinanza.
      Il proprietario dei 96 alveari sostiene che la legge 313 del 2004 art. 7 ha cancellato il decreto regio n.614 art. 29 del 1927 e che pertanto non sposterà le arnie in quanto la legge 313 stabilisce una distanza minima fino ai duecento metri.
      Ha aggiunto che se non mi va bene di andare da un avvocato per ottenere da un giudice un ordine
      di ingiunzione di spostare gli alveari così come da regio decreto da me sostenuto, secondo lui invece non più valido.
      Chiedo un parere sulla applicabilità o meno del regio decreto del 1927 n 614 art. 29.

      • La distanza tra diversi apiari costituisce un aspetto importante nel rapporto di buon vicinato con gli apicoltori stanziali e con altri apicoltori nomadisti presenti sullo stesso territorio. La distanza è comunque regolamentata da una legge non ancora abrogata del 1925, si tratta del R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2079, convertito in legge n. 562 del 18 marzo 1926, il cui regolamento esecutivo precisa che:

        · la distanza obbligatoria tra apiari con più di 50 alveari non deve essere inferiore a 3 km;

        · gli apiari con meno di 50 alveari non sono sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria.

        Inoltre, per il calcolo numerico degli alveari, due nuclei di allevamento devono essere calcolati come un alveare; colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicoltore ha un diritto prevalente in confronto di colui che impianta successivamente; uguale diritto prevalente ha chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell’apiario in confronto di chi sia solo proprietario dell’apiario.

        Tuttavia, normative recenti sono contenute nelle leggi Regionali, specifiche per l’apicoltura.

        Se la tua Regione non ha ancora legiferato in materia non è applicabile l’art. 7 comma 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

        • Chiedo a Pasquale ed a chi vorrà rispondermi, se è a conoscenza di sentenze passate in giudicato riguardanti controversie sulla distanza tra postazioni di alveari con non meno di cinquanta per parte che richiamano l’applicabilità del regio decreto n. 614 del 1927 art.29. Mi piacerebbe sapere se esistono processi e come si sono conclusi, che si sa poi fanno giurisprudenza. Grazie.

  3. Buonasera
    Sono circa due anni che un vicino è venuto ad abitare a circa 30 metri da casa e ha portato con se queste arnie, ma il problema che si è venuto a creare e quello che macchine e qualsiasi cosa che è a contatto con l’esterno viene colpito da escrementi di api ed è diventato invivibile.
    Volevo sapere se c’è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema e come si può risolvere.
    Grazie

  4. Buonasera, volevo chiedere un chiarimento per quanto riguarda la distanza tra apiarie e terreni vicini.
    Ho affittato un terreno di mirtilli e subito dopo bel terreno a fianco ( a una distanza di 5 metri) sono state disposte delle api. Il problema consiste nel fatto che le api sì aggirano attorno ai mirtilli e mi è alquanto difficile raccogliere visto che sono stata punta diverse volte. Concludo dicendo che ho già provato a parlare con il proprietario ma non vuole assolutamente spostarle.

    • La Legge 313/2004 si occupa principalmente della disciplina dell’apicoltura e stabilisce anche alcune regole riguardanti la distanza minima tra le apicolture e altre attività agricole, al fine di evitare danni e problematiche legate alle interazioni tra le api e le coltivazioni vicine.
      Distanza tra apicoltura e coltivazioni:
      La legge, in generale, non stabilisce una distanza fissa a livello nazionale tra le api e le coltivazioni agricole, ma rimanda alle normative regionali o locali per stabilire questi parametri. Tuttavia, la legge stabilisce che l’apicoltore deve prendere in considerazione la sicurezza e il benessere delle persone e delle attività agricole vicine.
      In particolare, l’articolo 6 della legge 313/2004 si concentra sull’informazione preventiva e sulla protezione delle persone, stabilendo che l’apicoltore deve evitare situazioni in cui le sue api possano creare pericoli per le persone che lavorano in terreni vicini.
      Cosa puoi fare in base alla legge:
      1. Verifica la normativa regionale: La legge nazionale stabilisce i principi generali, ma sono le leggi regionali o i regolamenti locali che possono definire le distanze minime tra le api e le coltivazioni agricole. Potresti verificare con l’ufficio dell’agricoltura o dell’ambiente della tua regione se esistono regolamenti specifici sulla distanza tra apicolture e coltivazioni di frutti, come i mirtilli, e se 5 metri siano sufficienti.
      2. Chiedere una mediazione con il proprietario: Secondo la legge, l’apicoltore ha l’obbligo di minimizzare i disagi e i pericoli causati dalle sue api. Potresti riprendere il discorso con il proprietario dell’apiario, ricordandogli che la legge gli impone di tutelare la sicurezza e il benessere delle persone che lavorano nel terreno circostante. In caso di un impatto negativo sul tuo lavoro, potrebbe essere necessario un compromesso, come spostare le api o proteggere adeguatamente l’area con una barriera.
      3. Richiesta formale all’ASL o al Comune: Se il proprietario non vuole cedere e la situazione continua a creare problemi, puoi rivolgerti all’ASL o al Comune per verificare se la situazione violi qualche normativa locale sulla distanza tra apicolture e coltivazioni agricole. In alcuni casi, le autorità competenti potrebbero intervenire per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
      4. Opzioni di protezione per il tuo terreno: Se le api sono particolarmente invasive, potresti considerare l’installazione di una barriera fisica che devii il volo delle api, come recinzioni alte o reti speciali che impediscano alle api di accedere facilmente alla tua coltivazione.
      In conclusione:
      Se il terreno su cui lavori è a rischio, la legge ti tutela in quanto deve essere garantita la sicurezza durante l’attività agricola. Rivolgersi alle autorità competenti potrebbe aiutarti a ottenere una soluzione più concreta. La mediazione con il proprietario dell’apiario rimane però la via più diretta, e nel caso la situazione non si risolva, le leggi regionali potrebbero intervenire per evitare ulteriori disagi.

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