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Disciplinare dell’albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele

Art. 1
1. A norma dell’art. 14 del Disciplinare dell’Albo Nazionale Allevatori Api Regine, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, (CRA) – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (CRA-API), è istituito l’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, regolato dal seguente Disciplinare.
CAPITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELL’ALBO
Art. 2
1. L’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele rappresenta lo strumento per assicurare la validità delle valutazioni qualitative e dei pareri sull’origine botanica del miele emessi attraverso l’analisi sensoriale. L’Albo garantisce una base professionale adeguata e uniforme degli iscritti e la loro qualificazione a far parte dei gruppi di assaggio.
Art. 3
1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell’Albo si provvede con:
a) il Comitato di Gestione (CG);
b) l’Ufficio Centrale (UC).
Art. 4
1. Il CG svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi, determina i criteri e propone iniziative per:
1) messa a punto e armonizzazione di Norme Tecniche e di metodi per l’esecuzione dell’analisi sensoriale;
2) attività di formazione attraverso l’organizzazione di specifici corsi;
3) attività di aggiornamento per gli iscritti all’Albo, attraverso la promozione e l’organizzazione di incontri, corsi, seminari, stages, convegni, etc.;
b) definisce le modalità di ammissione all’Albo e i criteri per il mantenimento dell’iscrizione;
c) delibera l’ammissione all’Albo;
d) delibera i provvedimenti disciplinari e la sospensione dell’iscrizione all’Albo;
e) propone eventuali modifiche al presente Disciplinare e alle Norme Tecniche.
2. Del CG fanno parte:
– un funzionario tecnico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
– il Direttore del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura-Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (CRA-API) o un suo delegato;
– quattro tecnici qualificati, esperti in analisi del miele e/o in analisi sensoriale, nominati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, scelti fra una rosa di nominativi proposti dal CRA-API;
– un rappresentante del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, nominato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
– due rappresentanti degli iscritti all’Albo nominati dal CRA-API.
3. Il Comitato nomina nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente.
4. Le funzioni di Segretario, non avente diritto di voto, sono svolte dal direttore del CRA-API o da un suo delegato.
5. Di ogni riunione è redatto un apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Comitato è da considerarsi validamente costituito qualora siano state espresse le designazioni di almeno metà dei suoi componenti.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; alle riunioni del Comitato possono essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. 1
0. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice-Presidente. La convocazione della prima seduta del Comitato neonominato è fatta dal Direttore del CRA-API.
11. La convocazione del Comitato è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Art. 5
1. L’UC è l’insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede a:
a) espletare i compiti relativi al funzionamento dell’Albo;
b) istruire le domande dei richiedenti;
c) mantenere documentazione aggiornata delle attività professionali degli iscritti al fine della verifica dell’operato;
d) valutare le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, sulla base degli indirizzi dettati dal CG e della documentazione presentata, al fine di accertarne la validità.
2. Specifici incarichi di carattere tecnico possono essere delegati ad esperti nominati dall’UC.
3. Responsabile dell’attività dell’UC, dell’applicazione del presente Disciplinare, delle Norme Tecniche e dell’attuazione delle delibere del CG è il Direttore del CRA-API.
CAPITOLO II
DOCENTI
Art. 6 E’ istituito un ruolo di docenti abilitati a svolgere i corsi di analisi sensoriale secondo le indicazioni definite nelle norme tecniche (Allegato 1).
CAPITOLO III
AMMISSIONE ALL’ALBO E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
Art. 7
1. L’adesione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele è volontaria. Possono essere ammessi all’Albo le persone che:
a) abbiano frequentato i corsi di formazione definiti nelle Norme Tecniche ed abbiano per questo acquisito conoscenza tecnica del miele ed esperienza pratica nella valutazione delle caratteristiche organolettiche del miele;
b) abbiano superato le specifiche prove d’esame definite nelle Norme Tecniche.
2. La domanda di ammissione all’Albo deve essere presentata all’UC conformemente al modello allegato al presente Disciplinare (allegato 2).
3. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dall’UC, relativa al superamento delle prove d’esame di cui al precedente punto b).
4. Agli iscritti sono proposte iniziative di aggiornamento organizzate dall’Albo o da Associazioni o Enti che operano nel settore.
5. I corsi di formazione e l’attività di aggiornamento sono organizzati dall’UC o da Enti diversi; in quest’ultimo caso è compito del CG valutarle preventivamente e, se ritenute adeguate, riconoscerne l’idoneità alla formazione e all’aggiornamento degli iscritti.
Art. 8
1. Per l’iscrizione degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele è costituita una apposita banca dati nella quale sono riportati i dati anagrafici, recapiti, anno d’iscrizione all’Albo, eventuale settore di specializzazione.
2. Agli iscritti viene rilasciato un tesserino, recante il simbolo dell’Albo e codice di iscrizione, da esibire in occasione di ogni degustazione ufficiale. E’ fatto divieto agli iscritti di usare il titolo assegnato a scopo di pubblicità professionale o commerciale.
3 .Gli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele iscritti all’Albo sono tenuti ad osservare il codice di comportamento riportato nelle Norme Tecniche allegate al presente Disciplinare, nonché ogni eventuale ulteriore disposizione del CG.
4. Il mantenimento dell’iscrizione è subordinato allo svolgimento di attività nell’ambito della degustazione professionale di miele, secondo i criteri stabiliti dal CG ed indicati nelle norme tecniche (concorsi, attività di aggiornamento, ecc).
Art. 9
1. La qualifica di esperto in analisi sensoriale del miele iscritto all’Albo si perde per dimissioni o sospensione.
2. In caso di violazione della deontologia professionale (indegnità, manifesta indifferenza nei riguardi del proprio ruolo di degustatore, trascuratezza nell’adempimento dei doveri professionali, violazione delle norme indicate nelle Norme Tecniche allegate o qualunque altra azione che leda la dignità e il prestigio del singolo o della categoria) l’iscritto sarà sottoposto a giudizio disciplinare da parte del CG che stabilirà i provvedimenti da applicare (ammonizione o sospensione).
CAPITOLO IV
FINANZIAMENTO DELL’ALBO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 10
1. Al finanziamento dell’Albo si provvede con:
a) contributi statali in applicazione di leggi in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche secondo le determinazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
b) contributi in applicazione di leggi di carattere regionale in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche;
c) contributi delle associazioni apistiche;
d) quote di iscrizione;
e) eventuali altri proventi.
Art. 11
1. Le modifiche al presente Disciplinare, d’iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o proposte dal CRA-API o dal CG, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 12
Norme Tecniche
1. Le norme tecniche costituiscono parte integrante del presente disciplinare, sono proposte dalla CG ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
2. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dal CRA-API, previo conforme parere del CG, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera del CG. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest’ultimo.
VISTO: SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE
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