Il Decreto stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:
A) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
B) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola) ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
Per il 2014, inoltre, non pagheranno l’Imu quei terreni che erano esenti in virtù del Decreto del 28 novembre 2014 (e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati).
Termini per il pagamento I contribuenti dovranno versare l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014 entro il 10 febbraio 2015.
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Pasquale Angrisani.