venerdì , 1 Dicembre 2023
I&R, pubblicato il Manuale: decreto in vigore dal 15 giugno

DECRETO 15 ottobre 2010

Modifica dell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE del 12 marzo 2010 della Commissione. (11A00203)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l’art. 6, paragrafo 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei, sui prodotti alimentari e mangimi di orine vegetate e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del numero complessivo complessivo dei sottosegretari di Stato.
Visti i decreti ministeriali 10 novembre 2006, 29 maggio 2007. 20 settembre 2007 e 22 aprile 2009 di iscrizione, rispettivamente, delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid nell’allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, in attuazione delle rispettive direttive 2006/41/CE, 2007/6/CE, 2007/52/CE, 2008/116/CE di inclusione di dette sostanze attive, nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid;
Considerato che l’Italia, come diversi altri Stati membri, ha segnalato alla Commissione che il rilascio accidentale delle suddette sostanze attive, nell’impiego per il trattamento delle sementi, ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele e che di conseguenza gli stessi Stati membri hanno adottato misure precauzionali per sospendere temporaneamente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, autorizzati per il trattamento delle sementi;
Considerato che la Commissione ha disposto, con la citata direttiva 2010/21/UE, la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, definendo ulteriori disposizioni per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi indispensabili ai fini della protezione degli organismi non bersaglio, in particolare api da miele;
Ritenuto di dover recepire la direttiva 2010/21/UE, modificando l’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le disposizioni specifiche per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid; Considerato che l’attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilita’ della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalita’ di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
Considerato altresi’, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha istituito il progetto APENET con riguardo anche alla tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e che detto progetto risulta preposto proprio allo studio delle problematiche legate agli incidenti dovuti all’impiego inopportuno delle sostanze in questione con la finalita’ di individuare tecnicamente un sistema applicativo per i prodotti contenenti dette sostanze, volto a garantire la tutela degli organismi non bersaglio, in particolare le api da miele;
Considerato che il progetto APENET prevede, inoltre, una linea di attivita’ «Messa a punto di una rete di monitoraggio nazionale per la valutazione dello stato di salute delle api nelle zone a maggior rischio e nelle aree naturali protette» che ha permesso di attivare un sistema di monitoraggio nazionale al fine di migliorare le conoscenze su specifici patogeni dell’alveare ed aspetti residuali;
Considerato che nell’ambito di detto progetto e’ stato attivato il «Sistema delle segnalazioni di eventi di morie e spopolamenti che ha permesso l’ufficializzazione di tale sistema in merito ai suddetti fenomeni e all’esecuzione delle necessarie indagini di campo e di laboratorio;
Considerato che la direttiva 2010/21/UE della Commissione prevede l’introduzione di programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele alle sostanze in questione configurandosi, pertanto, la necessita’ di strutturare al meglio la rete di monitoraggio e il sistema di segnalazioni;
Considerato che, alla luce dei risultati ottenuti nell’ambito di tale progetto relativamente all’anno 2010, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato l’esigenza di sviluppare ulteriori sperimentazioni in campo su scala maggiore di quella finora utilizzata, ed ha evidenziato che la risoluzione della problematica debba essere ricercata in un ulteriore abbattimento delle polveri emesse, raggiungibile con una concia adeguata delle sementi e con l’utilizzo di macchine seminatrici opportunamente modificate;
Considerato, inoltre, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha affidato all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un’indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali e seminaturali ed in terreni agricoli che ricadono all’interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto APENET;
Considerato, pertanto, che risulta necessario ultimare le sperimentazioni in atto, per poter elaborare, alla luce delle ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni tecniche specifiche necessarie per la piena attuazione delle misure disposte dalla direttiva 2010/21 /UE;
Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010 di proroga della sospensione cautelativa dell’autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009, emanato, in via precauzionale, in attesa dell’elaborazione delle succitate disposizioni tecniche specifiche da adottare all’esito dell’ultimazione delle sperimentazioni e ricerche in atto;
Decreta:
Art. 1
L’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, e’ modificato conformemente all’allegato del presente decreto.
Art. 2
Il Ministero della Salute, a conclusione delle sperimentazioni tuttora in corso e delle conseguenti valutazioni, stabilisce, con successivo decreto ministeriale, che non dovra’ comportare nuovi oneri per le Amministrazioni, le modalita’ tecniche specifiche, per la piena attuazione delle misure riportate nell’allegato al presente decreto, relative alle sostanze attive clothianidin. tiametoxam. fipronil e imidacloprid. volte alla protezione di organismi non bersaglio. in particolare, api da miele.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2010 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.18, foglio n.25
ALLEGATO
L’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e’ cosi’ modificato:
1) Nella riga 123, relativa al clothianidin, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte A e’ sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne puo’ autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi: – la copertura dei tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse, – vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri. Il Ministero della salute provvede affinche’: – le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di mitigazione dei rischi di cui all’autorizzazione, – le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione dei rischi per la protezione delle api da miele, – siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;
2) Nella riga 142, relativa al tiametoxam, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte A e’ sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne puo’ autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi: – la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse, – vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri. Il Ministero della salute provvede affinche’: – le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con thiamethoxam e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione, – le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione dei rischi per la protezione delle api da miele, – siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al thiamethoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;
3) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte A e’ sostituita da guanto segue: «PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele: – la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse, – vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri. Il Ministero della salute provvede affinche’: – le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di mitigazione dei rischi di cui all’autorizzazione, – siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;
4) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte B della frase seguente e’ eliminata: «all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l’applicazione.»;
5) Nella riga 222, relativa all’imidacloprid, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte A e’ costituita da quanto segue: «PARTE A Se ne puo’ autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’uso come trattamento delle sementi: – la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse, – vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri. Il Ministero della salute provvede affinche’: – le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione; – le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele; – siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele all’imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;
6) Nella riga 222, relativa all’imidacloprid, nella colonna “disposizioni specifiche”, la parte B della frase seguente e’ eliminata: «alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

Info Redazione

Guarda anche

I&R, pubblicato il Manuale: decreto in vigore dal 15 giugno

I&R, pubblicato il Manuale: decreto in vigore dal 15 giugno

Il 15 giugno entrerà in vigore il Manuale Operativo del Sistema I&R. Definite le procedure …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.