sabato , 7 Settembre 2024
Valori dell'iva in percentuale

Decreto Fiscale: “novità per gli apicoltori in regime di esonero”

E’  stato appena convertito in legge il Decreto n. 193/2016 che, tra le tante novità, non abolisce affatto il regime fiscale tanto diffuso tra gli apicoltori.

Il Decreto, infatti, prevede per gli agricoltori che godono del regime di esonero ai fini IVA (art. 34 DPR 633/1972), l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture in uscita ed in entrata.

Meno drammatiche quindi le notizie rispetto alle voci che circolano, ormai da anni, su modifiche più sostanziali a questo strumento a disposizione soprattutto degli addetti che iniziano un’attività.

Va subito detto che gli unici ad essere esclusi per legge, da questi obblighi, sono coloro che godono del regime di esonero ma che operano nelle zone montane (di cui all’art. 9 DPR 29 settembre 1973, n. 601), ossia territori situati ad un altitudine superiore ai 700 m s.l.m.

Sarà per dimenticanza o per errata interpretazione, ma la norma non tiene conto che tali agricoltori/apicoltori, secondo il regime di esonero sono esclusi dagli obblighi documentali, contabilità ai fini IVA, non emettono fatture, scontrini e non effettuano la dichiarazione annuale iva.

Va ribadito che in caso di cessioni, infatti, l’acquirente deve emettere l’auto-fatturazione con l’applicazione dell’IVA in base alla percentuale di compensazione (varia di bene in bene).

Parliamo, quindi, di quegli operatori che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7000 euro e costituito dalla cessione, per almeno 2/3, di prodotti agricoli riportati nella prima parte della Tabella A (DPR 633/1972).

Va ricordato che per il settore apistico sono: miele, api, cera d’api, idromele.

Quali dati dovranno essere comunicati ?

In definitiva andrebbero comunicati i seguenti dati: tutti i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, imponibile della fattura, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.

Quando dovranno essere comunicati i dati?

Secondo la legge i dati dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad eccetto del secondo trimestre che sarà il 16 settembre e non il 31 agosto)

Per il primo anno, ossia dal 1 gennaio 2017, l’invio dei dati del primo semestre dovranno essere inviati il 25 luglio 2017 e non il 31 maggio 2017.

Va ricordato che gli operatori in regime di esonero ai fini iva, erano già obbligati alla trasmissione dell’elenco clienti e fornitori (cosiddetto spesometro) per effetto dell’art. 36, comma 8 bis, del D.L. 179/2012.

Alla luce di quanto rappresentato, facendo una prima valutazione, si può immaginare un obbligo di comunicare, con le modalità su riportate, i dati sulle fatture di vendita che in realtà sono quelle emesse dagli acquirenti ed in auto-fatturazione.

Per le fatture di acquisto, invece, non sono registrate dall’operatore (previsto dal regime fiscale).

Maggiori ed altre informazioni saranno disponibili a breve.

L’Associazione Api e Biodiversità, operante in Campania e non solo, è attiva con un servizio, denominato “HELP ME”, per offrire assistenza gratuita per qualsivoglia necessità agli apicoltori (infoapibio@libero.it)

(a cura del Servizio “Help Me” – Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro)

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Un commento

  1. Antimo Antuono

    L’articolo sul decreto fiscale è da me ritenuto molto utile vista la confusione esistente nel settore.

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