E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Con la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. è radicalmente mutata la nozione di imprenditore agricolo, in quanto l’elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all’elemento dinamico.
La nozione di imprenditore agricolo si concretizza, ora, nel concetto di cura e di sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso, relegando l’utilizzo del fondo ad elemento accessorio ed eventuale. La norma infatti, nella nuova formulazione, dice espressamente che nelle attività agricole il fondo non deve essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato (in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, 3 giugno 2004, n. 3314 (T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 21-04-2006, n. 625)
La nuova formulazione dell’articolo 2135 del c.c., introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha carattere innovativo e non di interpretazione autentica. La stessa, pertanto, non ha efficacia retroattiva (Cass. civ. Sez. III, 28-07-2005, n. 15804).
Anche nella disciplina anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 – il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all’art. 2135 cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell’imprenditore agricolo la “ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” – l’attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole “per connessione”, dovendo l’originaria previsione dell’art. 2135 cod. civ. venir integrata con quella dell’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui “lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati” e, perciò, ne permetteva l’attrazione alla sola condizione che l’utilizzazione dell’azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale. – Fattispecie in tema di applicabilità ai conferimenti di immobili destinati ad attività agrituristiche dell’esenzione dall’INVIM e dell’aliquota ridotta dell’ imposta di registro previste in rapporto alle aziende agricole – (Cassazione Civile sez. V, sent. n. 11076 del 12 Maggio 2006 – Rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 16 Giugno 1999)
La nozione d’imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135 c.c., alla quale occorre fare riferimento per il richiamo contenuto nell’art. 1 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) – nel testo (applicabile nella specie “ratione temporis”) precedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, che ha innovato la pregressa nozione allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell’operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse -, presuppone che l’attività economica ruoti attorno al “fattore terra”, con la conseguenza che deve ritenersi estranea all’attività agricola l’attività di realizzazione e gestione di villaggi turistici, la gestione, locazione e vendita d’appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni (in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la qualità d’imprenditore agricolo del ricorrente, sottolineando che, peraltro, l’attività sopra precisata non era neppure riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale prevista dall’art. 2135 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001 citato) (Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 8849 del 28-04-2005)
Art. 1, co. 2, D.Lgs 228/2001 Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (art. 1, co. 1, D.Lgs 228/2001) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Art. 8, D.Lgs 227/2001 Esercizio di attività selvicolturali 1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Art. 5. D.Lgs. 29-03-2004 n. 99 Attività agromeccanica.
1. Ë definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
2 1 Visti i principi della legge delega , L 38/2003, e rilevato che il legislatore, quando ha voluto attrarre nella definizione dell‘imprenditore agricolo lo svolgimento di alcune attività (per esempio, 2 impresa ittica ), ha richiesto espressamente l‘equiparazione all‘imprenditore agricolo, assume rilievo l‘utilizzo del termine —regolamentazione“ e l‘assenza di uso dei termini —equiparazione all‘art. 2135“. Ne consegue che, con la definizione delle attività agromeccaniche, di cui all‘art. 5 D.Lgs 99/04, si è voluto soltanto dare una specificazione alle modalità di svolgimento delle 3 —attività di fornitura di beni e servizi“, di cui all‘art. 2135 c.c. .
Art. 14. D.Lgs. 29-03-2004 n. 99 Semplificazione degli adempimenti amministrativi. 13 -quater. L‘attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all‘articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato l‘articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria“. Art. 1, co. 423, L. 23-12-2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) come sostituito dall‘art. 1, co. 369 L 296/06 (legge finanziaria 2007) Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Art. 2, L. 20-2-2006 n. 96 Disciplina dell’agriturismo. 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di 1
Art. 1, co. 2, L 38/2003 I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita’ e ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: ff) definire e regolamentare l’attivita’ agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche’ le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti; 2
Art. 8, L 57/2001. Princìpi e criteri direttivi. 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi: b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; 3 F. Bonari, “Commento all’art. 5”, Riv. Dir. Agrario Apr. – Giu. 2004, Ed. giuffrè capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. ….
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.(artt. 2, 3 e 9)
Art. 2, L. 24-12-2004 n. 313
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
Articolo 1, comma 1094 L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)- Definizione imprenditore agricolo Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.