domenica , 8 Settembre 2024
CSR Intervento SRA 18 (Impegni per l'Apicoltura)

Federazione Apicoltori Italiani contro il DL Agosto. “Errore grossolano”. Inaccettabile l’articolo 58-TER, norma tecnicamente inopportuna

“Spiace doversi esprimere con toni per noi inusuali, ma la norma apistica introdotta con il DL Agosto approvato in questi giorni è politicamente strumentale, oltre che tecnicamente inopportuna e da essa ci discostiamo convintamente”.

Questo il commento del presidente della Federazione Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone, in merito ad un articolo di legge contenuto nel testo blindato, discusso e approvato in questi giorni prima al Senato e poi alla Camera.

Si tratta di argomenti molto tecnici, ma che agli addetti ai lavori non possono sfuggire: l’emendamento che recita “all’articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata” modifica l’articolo “Risorse nettarifere” della legge quadro sull’apicoltura (n.313/2004). Si introduce così il principio che la pratica economico-produttiva del nomadismo (spostamento di alveari, a volte anche da Nord a Sud della Penisola) sia esonerata dall’accertamento sanitario degli alveari con il prevedibile effetto che si diffondano e si aggravino le malattie delle api oltre i confini dei territori a maggiore criticità. Un esempio per tutti: il pericoloso coleottero esotico delle api Aethina tumida, per anni circoscritto sul territorio della Regione Calabria (unico caso in Europa), potrebbe diffondersi su tutto il territorio nazionale.

“Far decadere il principio che rispettare il Regolamento di polizia veterinaria è un obbligo, stigmatizza inoltre Cirone, in assenza del quale si rischia di favorire la diffusione di patologie pericolose per il patrimonio apistico nazionale, è un atto grave oltre che un implicito invito a non rispettare una legge dello Stato. Un errore, a nostro avviso, così grossolano che ci auguriamo riceva la dovuta attenzione del Legislatore per un chiaro e immediato intervento correttivo”.

Comunicato_FAI_DL_Agosto_Api.pdf

Il Parlamento  ha convertito in legge il Decreto-legge 14 agosto 2020, cosiddetto “decreto agosto” recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Nel provvedimento in questione è stato inserito un intervento (emendamento) specificamente indirizzato al comparto apistico, il cui contenuto trovate in allegato, che modifica la Legge n. 313/2004 per la Disciplina dell’Apicoltura.
Articolo 58-ter.  (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)
1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo l, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge».
b) all’articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»; 1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»;stabilendo le relative sanzioni.
c) all’articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata. a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
2. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all’aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria». 2.La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto «o destinate alla produzione primaria». nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 
Testi inseriti (IN VERDE)
Testi abrogati (IN ROSSO)
 
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