I Servizi Veterinari del Ministero della Salute, dopo opportune acquisizioni di carattere scientifico ed epidemiologico nei confronti della peste americana delle api, hanno ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito ai modi di applicazione dell’art.155 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 del Regolamento di Polizia Veterinaria oramai obsoleto rispetto alla salute delle api.
Penibacillus larvae è responsabile della peste americana, malattia della covata trasmessa da spore. La sola presenza delle spore, pur essendo comune negli alveari e nel materiale apistico, non costituisce di per sé sinonimo di sviluppo della malattia.
Infatti, il Centro di referenza per l’apicoltura dell’IZS di Padova segnala che “la loro presenza non equivale alla presenza di malattia” Ciò premesso si fa presente che nei casi di peste americana le misure di distruzione previste all’articolo 155 del regolamento, si applicano solo nei confronti delle famiglie con malattie clinicamente conclamata e che tali misure devono essere condotte con la massima rapidità anche sulla base del solo riscontro clinico.
Trascorsi 14 giorni dalla distruzione delle famiglie di api ammalate un ulteriore controllo dovrà essere effettuato sulle arnie rimanenti e in caso di esito clinicamente favorevole il focolaio dovrà essere ritenuto a tutti gli effetti chiuso.
Inoltre le evidenze scientifiche indicano che l’uso degli antibiotici determina la comparsa di forme subcliniche che si riacutizzano appena terminata la terapia e che risulta frequente il progressivo instaurarsi di fenomeni di farmaco resistenza.