IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con Decreto 27 luglio 1934, n.1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge 24 dicembre 2004 n.313 concernente la disciplina sull’apicoltura
VISTO il D.M. 4 dicembre 2009 relativo a disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale
VISTE le Ordinanze del Ministero della sanità del 21 aprile 1983 e del 17 febbraio 1995;
VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per l’apicoltura istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie concernente “Revisione della normativa sanitaria inerente le malattie infettive e diffusive delle api contemplate dal Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. n. 320/1954”
CONSIDERATO che la Varroatosi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, europeo e nelle restanti parti del mondo dove le condizioni climatiche consentono l’attività apistica ad eccezione dell’Australia e che la Varroatosi ha assunto di fatto carattere di malattia endemica, e quindi impossibile da eradicare.
RITENUTO NECESSARIO modificare le disposizioni in vigore al fine di renderle più rispondenti alla attuale situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale.
VALUTATA la necessità di inserire la Varroatosi tra le malattie soggette a sorveglianza.
ORDINA:
Art. 1 Notifica
1. Dall’elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall’articolo 1 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria è eliminata la varroatosi (già varroasi).
2. Ai sensi del precedente comma 1, la Varroatosi non è più da considerarsi malattia soggetta a denuncia, bensì ad obbligo di notifica al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
3. La notifica di Varroatosi è effettuata contestualmente alla denuncia di attività di cui all’articolo 6 , comma 1, lettera a) del D.M. 4 dicembre 2009 da parte del proprietario/detentore o altra persona da questi delegata e viene registrata nella BDN del’anagrafe zootecnica.
4. La notifica di cui al comma precedente è da considerarsi automaticamente confermata per le annualità successive sino a modifica dello stato sanitario o alla eventuale cessazione dell’apiario.
Art. 2 Linee guida per il controllo della varroatosi
1. Il Ministero della Salute predispone di concerto con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il Centro di referenza nazionale per l’apicoltura presso l’IZS di Padova e sentite le Organizzazioni nazionali apistiche e le Organizzazioni professionali agricole, linee guida per il contenimento della Varroatosi, l’esecuzione di controlli atti a verificare l’applicazione della presente O.M. e indicazioni sull’adozione di buone pratiche di conduzione degli apiari finalizzate a contenere tale parassitosi.
2. I servizi veterinari delle Regioni e Province autonome adottano piani regionali o provinciali pluriennali di contenimento e controllo alla Varroatosi sulla base delle linee guida di cui al precedente comma 1 in funzione delle diverse tipologie produttive e dell’ecosistema del territorio di competenza.
3. I piani di cui al precedente comma 2 devono contenere in particolare istruzioni sulla tipologia di trattamenti acaricidi annuali obbligatori, sulla tempistica di esecuzione nonché sulle diverse opzioni di trattamento individuate in funzione della tipologia produttiva.
4. I Servizi Veterinari delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con le Associazioni di categoria provvedono a diffondere le indicazioni relative ai piani regionali agli apicoltori.
5. Nelle more della emanazione dei piani regionali si applicano le misure previste dalle linee guida nazionali.
Art. 3 Controlli
1. I Servizi Veterinari delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei piani di cui all’art. 2, comma 2, predispongono la programmazione annuale dei controlli nel territorio di competenza diretti alla verifica documentale dei trattamenti effettuati. La pratica del nomadismo, di fatto parte integrante dell’attività apistica, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ministeriali e dai piani di regioni e province autonome di cui all’art. 2.
2. La BDA (banca dati apicoltura) istituita con D.M. 4 dicembre 2009 è la banca dati ufficiale in cui sono contenuti i dati relativi agli apiari e relativi spostamenti ai fini dei controlli di cui al comma1
3. L’esito negativo dei controlli documentali di cui al precedente comma 1 determina l’adozione da parte dei servizi veterinari di specifici provvedimenti sanitari .
Art. 4 Divieti
1. E’ vietata la conduzione di apiari in bugni villici e la pratica di abbandono di apiari anche qualora utilizzati per il servizio di impollinazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 è prevista la distruzione con spese a carico del proprietario dell’apiario o delle arnie o materiale destinato al ricovero delle api utilizzato a fini di impollinazione o qualora non rintracciabile dal proprietario del fondo su cui insistono.
Art. 5 Norme finali
1. Le Ordinanze ministeriali 21 aprile 1983 e 17 febbraio 1995 sono abrogate.
2. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO Prof. Ferruccio Fazio
Apicoltore Moderno