martedì , 8 Settembre 2026
Riceviamo e pubblichiamo. Le distanze in apicoltura

Apiario in condominio: quali distanze?

Riceviamo e pubblichiamo
Abbiamo ricevuto da un nostro lettore, Luca, una richiesta di chiarimento in merito alla collocazione di un apiario in un contesto condominiale.
La domanda riguarda un argomento particolarmente delicato, perché mette in relazione l’attività apistica con la necessità di garantire la sicurezza e il normale godimento delle proprietà confinanti.
Riteniamo che il quesito possa essere di interesse per molti lettori e, pertanto, lo pubblichiamo integralmente, seguito dalle nostre considerazioni e dai necessari chiarimenti sulla normativa relativa alle distanze in apicoltura.

La richiesta del lettore
Buongiorno,
siamo in un condominio di 16 appartamenti a Bolzano, in periferia. Il condomino sotto di me ha installato un apiario con sette casette nel suo giardino privato.
Non ha avvisato né l’amministratore né gli altri condomini in riunione.
A volte le api sciamano perché fa lavori e io mi trovo a stare chiuso in casa perché sul poggiolo ci sono le api.
Tutto questo è legale?
Anche se potesse tenere le api in condominio, le distanze in Alto Adige sono di nove/dieci metri dal confine. Cosa si intende dal confine? Quello perimetrale del condominio, esterno ai giardini? Oppure da dove parte il confine da rispettare?
Nel caso che il mio nipotino venga punto ed è allergico, chi ne risponde: i condomini, l’amministratore o chi ha le api?
Non sarebbe meglio utilizzare i posti messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia per l’apicoltura?
Volevo dire che le api le adoro, ma nel loro habitat.
Grazie.
Luca

La risposta
Ringrazio Luca per aver posto questa domanda, perché affronta un problema che può presentarsi sempre più frequentemente quando l’apicoltura viene praticata in contesti residenziali.
Vorrei innanzitutto precisare che non è possibile stabilire se l’apiario descritto sia regolare o meno semplicemente dal numero degli alveari o dal fatto che si trovi all’interno di un giardino privato.
Sono diversi gli elementi che devono essere verificati: la natura del terreno, la posizione degli alveari, le distanze dai confini, la presenza di eventuali ripari, l’orientamento delle porticine, la natura della struttura utilizzata per l’apiario, la regolare dichiarazione e registrazione dell’apiario e degli alveari nella BDA (Banca Dati Apistica) e, nel caso dell’Alto Adige, la specifica normativa provinciale applicabile.

Le distanze in apicoltura

Come ho illustrato nel mio articolo Le distanze in apicoltura, a livello nazionale l’art. 896-bis del Codice civile stabilisce che gli apiari devono essere collocati a una distanza non inferiore a cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private e a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito.
La stessa disposizione prevede alcune possibilità di deroga quando tra l’apiario e il confine siano presenti dislivelli, muri, siepi o altri ripari idonei a impedire il passaggio delle api, secondo le condizioni previste dalla legge.
Ma nel caso di Bolzano occorre fare un passo ulteriore.

La situazione particolare dell’Alto Adige
In Alto Adige la normativa provinciale deve essere considerata insieme a quella nazionale.
Per gli apiari stanziali e le relative strutture trovano applicazione anche le disposizioni urbanistiche provinciali. In questo ambito vengono richiamate le distanze delle costruzioni dai confini, con una distanza ordinaria di 9 metri, che può essere ridotta a 5 metri in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
È quindi importante non confondere due concetti diversi.
I nove metri non significano necessariamente che ogni alveare debba trovarsi a nove metri dal confine.
Bisogna distinguere la distanza prevista per gli alveari dalla distanza urbanistica che deve rispettare un eventuale manufatto o edificio destinato all’apiario.
Se nel giardino sono semplicemente collocate sette arnie, la questione deve essere valutata sotto il profilo delle norme che disciplinano gli apiari.
Se invece è stata realizzata una struttura fissa destinata all’apicoltura, occorre verificare anche la disciplina urbanistica ed edilizia provinciale applicabile all’apiario stanziale.

Sistema I&R, Unaapi chiede di sospenderlo
Apiario con le porticine degli alveari orientate verso il confine. Foto di Antonio Angrisani.

Da quale confine si misura la distanza?
Questa è probabilmente la domanda più interessante posta da Luca.
Quando la legge parla di confine, non dobbiamo automaticamente pensare al perimetro esterno dell’intero condominio.
Bisogna individuare il confine della proprietà rispetto alla quale deve essere rispettata la distanza.
Se il giardino è realmente di proprietà esclusiva del condomino, bisogna verificare dove termina quella proprietà e dove inizia quella confinante.
Se invece si tratta di una parte comune del condominio concessa in uso esclusivo, la situazione può essere differente.
Per questo motivo, in caso di contestazione, sarebbe opportuno verificare la documentazione catastale e quella relativa alla proprietà, così da stabilire con precisione dove passa il confine tra le diverse proprietà interessate.
Una volta individuato il confine, bisogna poi verificare la posizione degli alveari e, in particolare, l’orientamento delle porticine di volo.
Non è sufficiente quindi prendere una misura generica dal muro dell’edificio o dal perimetro esterno del condominio.

La distanza non è l’unico elemento da considerare
Questo è un punto che ritengo particolarmente importante.
Il rispetto della distanza minima prevista dalla legge non significa che l’apicoltore possa ignorare gli effetti concreti della propria attività sui vicini.
La disposizione degli alveari deve essere studiata in modo da ridurre il più possibile il contatto delle api con le persone.
Sono importanti:
• la posizione degli alveari;
• l’orientamento delle porticine;
• la direzione di volo;
• la presenza di muri o siepi;
• l’altezza degli eventuali ripari;
• la conformazione del terreno;
• la distanza dalle abitazioni;
• le modalità con cui vengono effettuate le operazioni sugli alveari.
Se, come racconta Luca, durante le operazioni sull’apiario le api arrivano in massa sul balcone del piano superiore, impedendone l’utilizzo, il problema non può essere liquidato semplicemente dicendo che l’apiario si trova in un giardino privato.
L’apicoltore deve adottare tutte le precauzioni ragionevoli affinché la propria attività non determini una situazione di pericolo o un pregiudizio anomalo per i vicini.

Il fatto che l’apiario non sia stato comunicato all’amministratore
Il fatto che il condomino non abbia informato l’amministratore o gli altri condomini non rende automaticamente abusivo l’apiario.
Bisogna però verificare il regolamento condominiale e la natura del giardino.
Sarà inoltre necessario verificare, quando si tratti di un apiario stanziale, se la struttura realizzata sia conforme alle disposizioni urbanistiche ed edilizie provinciali.
Pertanto, nel caso descritto, non mi fermerei alla mancata comunicazione all’amministratore, ma chiederei di verificare la regolarità complessiva dell’installazione.

apicoltura urbana
Due alveari collocati sul tetto di una abitazione: una soluzione che richiede particolare attenzione per la sicurezza e il rispetto delle distanze.

E se una persona viene punta?
La domanda relativa al nipotino allergico è particolarmente delicata.
Non è corretto affermare che, in caso di puntura, sia automaticamente responsabile l’amministratore oppure il condominio.
In linea generale, la responsabilità per i danni cagionati da un animale deve essere valutata innanzitutto nei confronti del proprietario o di chi si serve dell’animale, secondo quanto previsto dall’art. 2052 del Codice civile.
Naturalmente ogni eventuale caso concreto deve essere valutato singolarmente, verificando le circostanze dell’accaduto e il rapporto tra l’evento e le api dell’apiario.
La presenza di una persona allergica dovrebbe comunque essere comunicata al proprietario dell’apiario e all’amministratore, affinché vengano valutate tutte le possibili misure di prevenzione.

Sarebbe preferibile utilizzare aree destinate all’apicoltura?
Dal punto di vista della sicurezza, ritengo certamente preferibile, quando possibile, collocare gli apiari in aree idonee e lontane dalle abitazioni e dalle zone frequentate dalle persone.
Questo vale soprattutto quando si tratta di un numero significativo di alveari.
Tuttavia, il fatto che il Comune o la Provincia mettano a disposizione aree per l’apicoltura non significa automaticamente che un apicoltore sia obbligato a utilizzarle.
Se un terreno privato è idoneo e l’apiario rispetta tutte le disposizioni applicabili, l’attività può essere svolta anche su proprietà privata.
Il problema nasce quando la collocazione dell’apiario non rispetta le norme oppure determina una situazione concreta di pericolo o di grave disturbo per i confinanti.

Cosa consiglio di fare nel caso specifico
Nel caso descritto da Luca, prima di arrivare a una controversia giudiziaria suggerirei di procedere per gradi.
Innanzitutto documentare la situazione, indicando:
1. la posizione dei sette alveari;
2. la distanza dai confini;
3. l’orientamento delle porticine;
4. la presenza di muri, siepi o altri ripari;
5. gli episodi nei quali le api raggiungono il balcone;
6. le eventuali operazioni sull’apiario durante le quali si verifica il problema.
Successivamente chiederei all’amministratore di prendere formalmente conoscenza della situazione.
Nel caso di Bolzano, considerata la particolare disciplina provinciale, può essere opportuno chiedere al Comune di verificare l’eventuale rilevanza urbanistico-edilizia della struttura e la sua conformità alle disposizioni vigenti.
Per gli aspetti relativi alla disciplina sanitaria e alla registrazione dell’apiario ci si può rivolgere agli uffici veterinari competenti.
Solo dopo avere acquisito questi elementi sarà possibile stabilire con maggiore certezza se ci siano violazioni e quali provvedimenti possano essere richiesti.

Una considerazione finale
Vorrei concludere riprendendo una frase di Luca:
“Le api le adoro, ma nel loro habitat.”
È un’affermazione che, a mio avviso, esprime bene il problema.
Non è necessario essere contrari alle api o all’apicoltura per chiedere che un apiario sia collocato in un luogo adeguato e gestito nel rispetto della sicurezza dei vicini.
Le api devono essere tutelate, perché svolgono un ruolo fondamentale nell’ambiente, ma allo stesso tempo devono essere tutelate anche le persone che vivono nelle immediate vicinanze degli alveari.
L’apicoltura responsabile non consiste soltanto nel rispettare una distanza misurata con il metro.
Significa anche scegliere correttamente la posizione degli alveari, orientare le porticine, utilizzare quando necessario idonei ripari e adottare tutte quelle precauzioni che permettono alle api di svolgere la loro attività senza creare inutili rischi o conflitti con chi vive accanto all’apiario.
È proprio questo, in definitiva, lo spirito con cui ho scritto il mio articolo “Le distanze in apicoltura“: non creare ostacoli all’apicoltura, ma favorire una pratica apistica consapevole, rispettosa delle norme e compatibile con il territorio e con le persone che lo abitano.

Pasquale Angrisani

Info Pasquale Angrisani

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