domenica , 8 Febbraio 2026
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Decreto 27 Gennaio 2025

È stato pubblicato il Decreto 27 gennaio 2025, che apporta modifiche al decreto del 7 marzo 2023 riguardante il manuale operativo per la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con modifiche anche per il settore apistico, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 17 marzo 2025 (25A01598), le quali sono state analizzate in maniera esaustiva, con una spiegazione dettagliata di ciascun cambiamento, al fine di fornire una visione completa delle nuove normative per gli apicoltori, che esamineremo ora punto per punto.

  1.  Eliminazione del riferimento a “bombi” e altri “apoidei”
    Nel decreto sono stati eliminati tutti i riferimenti a “bombi” (un tipo di ape) e ad altri “apoidei” non strettamente legati all’attività apistica. Questo è un passo importante, poiché distingue in modo chiaro e netto la gestione delle api da quella di altre specie di insetti impollinatori che non vengono utilizzati nelle pratiche tradizionali dell’apicoltura. I “bombi”, pur essendo utilizzati per l’impollinazione in alcuni contesti agricoli, non rientrano nella gestione degli alveari destinati alla produzione di miele o ad altre attività apistiche. Questo cambiamento rende il sistema più preciso, evitando confusioni o pratiche di registrazione che non sono rilevanti per gli apicoltori.
  2. Obbligo del cartello in apiario solo quando la postazione è occupata da alveari
    In passato, era obbligatorio esporre un cartello identificativo in ogni apiario, indipendentemente dal fatto che fosse attivo o meno. Ora, il cartello è richiesto solo quando l’apiario è effettivamente occupato da alveari. Inoltre, il cartello non deve più riportare il numero identificativo dell’apiario, semplificando ulteriormente la gestione degli apiari. Questa modifica è una semplificazione per gli apicoltori che non hanno bisogno di cartellini per postazioni temporaneamente vuote, riducendo anche i costi e gli oneri burocratici. Il cartello, se presente, servirà a identificare correttamente l’apiario quando è occupato da alveari.
  3.  Semplificazione della registrazione di una nuova attività apistica
    La registrazione di una nuova attività apistica, che prima richiedeva la presentazione di planimetrie per ogni nuovo apiario, è stata semplificata. Adesso, non è più necessario fornire queste planimetrie. Questo cambiamento riduce notevolmente il carico burocratico e facilita l’avvio di nuove attività apistiche. In precedenza, la necessità di pianificare e presentare dettagliate planimetrie degli apiari rappresentava un ostacolo per gli apicoltori, specialmente quelli che avviavano piccole attività.
  4. Movimentazioni tra apiari con lo stesso codice aziendale
    Un’altra novità significativa riguarda le movimentazioni di api e alveari tra apiari che appartengono allo stesso codice aziendale e sono situati nella stessa provincia. Prima era necessario registrare ogni spostamento di apiari anche se appartenevano alla stessa azienda e rientravano in un’area provinciale comune. Ora, questo obbligo è stato rimosso. Gli apicoltori che operano con più apiari, ma sotto lo stesso codice aziendale, non devono più registrare le movimentazioni interne a meno che non avvengano tra province differenti. Questo riduce gli obblighi di registrazione e le pratiche burocratiche per le aziende che operano su più apiari.
  5. Eliminazione della registrazione di celle reali e telaini di covata
    Prima, le movimentazioni di celle reali e telaini di covata dovevano essere registrate nel sistema I&R. Le celle reali e i telaini di covata sono elementi cruciali nella riproduzione delle api, ma spesso venivano scambiati tra gli apiari per diverse finalità (es. la selezione genetica o per sostenere la popolazione di altri alveari). Ora, questa registrazione non è più richiesta, semplificando ulteriormente le procedure per gli apicoltori. Questo cambiamento risponde alla necessità di alleggerire gli oneri burocratici senza compromettere la salute o il monitoraggio degli alveari.
  6. Registrazione delle morie superiori al 50%
    Le morie sono sempre un tema delicato nella gestione degli apiari, e il decreto stabilisce che solo le morie che superano il 50% della consistenza dell’apiario devono essere registrate. Questo obbligo di registrazione deve essere effettuato entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento. Non sono più richieste registrazioni per morie di entità inferiore, quindi gli apicoltori non sono più obbligati a segnalare ogni piccola perdita di api. L’obiettivo di questa modifica è ridurre il carico di lavoro e i costi amministrativi per gli apicoltori, concentrandosi solo sugli eventi più significativi.
  7. Postazioni con “zero” alveari devono essere censite
    Un altro punto importante riguarda le postazioni con “zero” alveari. Anche se un apiario non è attivo e non contiene alveari, deve comunque essere censito come “zero alveari” nel periodo previsto. Questo garantisce che il sistema di monitoraggio rimanga coerente e che tutte le posizioni siano registrate nel sistema, anche se vuote. Le postazioni senza alveari non vengono ignorate, ma continuano a far parte del censimento nazionale, il che permette di mantenere una mappatura accurata della distribuzione degli apiari sul territorio.
  8. Non è più obbligatorio indicare il codice aziendale sui contenitori
    Un altro cambiamento riguarda la movimentazione delle api. Non è più obbligatorio apporre il codice aziendale sui contenitori utilizzati per il trasporto delle api. Questo elimina una formalità burocratica che imponeva di identificare ogni contenitore, anche se il trasporto riguardava api di un unico operatore. Con questa modifica, si riduce il carico di lavoro amministrativo e si semplifica il processo di movimentazione.
  9. Apiari inattivi da oltre 24 mesi segnalati automaticamente
    Se un apiario risulta inattivo per più di 24 mesi (senza movimentazioni o censimenti), il sistema I&R lo segnala automaticamente come “zero alveari”. Inoltre, questa segnalazione viene inviata sia all’operatore che all’Azienda Sanitaria Locale (AUSL) di riferimento. Questa misura serve a mantenere il sistema di identificazione aggiornato, evitando che apiari inattivi rimangano registrati come attivi, contribuendo a una gestione più precisa e a una sorveglianza sanitaria efficiente.

Considerazioni finali
Nel complesso, il Decreto 27 gennaio 2025 semplifica e razionalizza molte delle procedure burocratiche legate all’apicoltura, riducendo il carico amministrativo sugli apicoltori. Le modifiche consentono una gestione più agile e meno gravosa delle pratiche di registrazione, pur mantenendo il controllo sulla salute degli apiari e la tracciabilità delle operazioni. Questi cambiamenti sono pensati per supportare la crescita e la sostenibilità dell’apicoltura, senza compromettere la sicurezza sanitaria e il monitoraggio necessario per la protezione delle api e dei prodotti apistici.

Pasquale Angrisani

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