mercoledì , 11 Febbraio 2026
Denuncia degli apiari entro il 31 dicembre

E’ nato dopo cinque anni di gestazione il Manuale operativo per la gestione dell’Anagrafe apistica nazionale

Il Decreto 11 Agosto 2014, pubblicato nella G.U. n-291 del 16-12-2014, approva il manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale. Il documento, atteso da anni, regolamenta un settore che fino ad oggi è risultato totalmente carente di regole sulla tracciabilità e movimentazione animale.

• Ai fini della registrazione dell’Apicoltore nell’Anagrafe apistica nazionale e dell’assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute nell’allegato A del presente manuale operativo.

• Gli Apicoltori che non intendono più svolgere l’attività apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell’attività di apicoltura riportando le informazioni di cui all’allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell’attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attività.

• Le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni: qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto; gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario. A tal fine gli Apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all’allegato C al presente decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell’evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all’allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna.

Info Redazione

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