Dal 2 settembre, la dichiarazione di provenienza degli alveari (ex mod. 4), sino ad oggi oggetto di interpretazioni diverse sul territorio nazionale, sarà assolta con la compilazione on line dell’allegato C al Manuale Operativo per la Gestione dell’Anagrafe Apistica.
L’allegato C, nei casi previsti, è soggetto alla validazione da parte del Servizio Veterinario competente sul territorio.
In sede di prima applicazione del Decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l’obbligo di scortare gli alveari durante il trasporto, fino alla loro destinazione finale, con una copia del modello informatizzato, stampato dalla Banca Dati Apistica.
Sembrerebbe, dunque, finalmente, chiarito una volta per tutte la diatriba sul tipo di documentazione che deve accompagnare gli alveari durante le loro movimentazioni.
La norma di riferimento è il Decreto Ministero della Salute 28 giugno 2016 – «Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317, Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 205 del 02 settembre 2016). L’art. 2 – Modalita’ operative del Decreto de quo, così recita: 1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all’allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, e’ effettuata esclusivamente in modalita’ informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. (ndr I 12 mesi decorrono il prossimo 2 settembre). Per quanto riguarda la specificità del settore apistico, il Ministero della Salute con nota 0018559-04/08/2017 – DGSAF – MDS –P, ha esplicitamente ricordato che «per l’anagrafe apistica la compilazione informatizzata dell’Allegato C ha la stessa valenza delle compilazione informatizzata del modello 4».
La Circolare del Ministero della Salute 0020204-31/08/2016 – DGSAF – DGSAF – P, aveva già chiarito, inoltre, che vanno registrati tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che determinano variazioni anche temporanee della consistenza degli apiario. Il Collegato Agricolo, infatti, ai sensi del punto 12 del Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale», ha variato la tipologia di movimentazione per le quali è obbligatoria la registrazione in BDA, prima cogente solo nel caso di attivazione/cessazione delle attività di un determinato apiario. Tali registrazioni devono essere inserite on line contestualmente alla movimentazione.
E’ opportuno evidenziare che, lo stesso Ministero della Salute, con nota 7447 del 24/03/2017, nel caso di riscontro di prima inadempienza all’atto dei controlli, ha indicato la facoltà di utilizzare lo strumento delle prescrizioni, Ottemperando alle quali, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate vengono estinte.
Insomma un piccolo passo in avanti verso una maggiore trasparenza degli adempimenti previsti a carico degli apicoltori. Ancora tanti, però, i miglioramenti che possono essere apportati alla normativa vigente, soprattutto in termini di sburocratizzazione ed alleggerimento degli oneri che continuano a gravare sugli operatori del settore. Le proposte, in tal senso, non mancano. E’ solo necessaria una comune buona volontà verso un dialogo costruttivo con le Istituzioni, salvaguardando le rispettive esigenze degli Organi di controllo e di noi apicoltori.