Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale
Presentata il 13 dicembre 2022
La presente proposta di legge si divide in otto articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e all’adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell’equiparazione dell’attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché della valorizzazione della dimensione educativa e didattica dell’apicoltura stessa.
Art. 2.
(Definizioni)
2. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 3 è premessa la seguente:
«0a) miele: la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al miele, come definito al comma 3, lettera 0a), immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo».
Art. 3.
(Integrazione del documento programmatico per il settore apistico)
1. All’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano;
r-ter) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all’interno delle filiere del miele per permettere un’identificazione più chiara e immediata dell’origine del prodotto;
r-quater) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;
r-quinquies) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell’adulterazione del miele».
Art. 4.
(Attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell’ecosistema)
1. Dopo l’articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell’ecosistema) – 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori, imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell’ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi».
Art. 5.
(Delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 e in conformità alle finalità di cui all’articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apicoli presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l’esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d’uso temporaneo senza cambio della destinazione d’uso dei locali medesimi;
b) abolizione, per gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile e i cui dati sono contenuti nell’anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010, dell’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) estensione agli apicoltori produttori di idromele, relativamente a tale produzione, delle agevolazioni previste dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con riferimento agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché con riferimento alle relative sanzioni penali e amministrative;
d) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l’origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 6.
(Misure di semplificazione per il settore apistico)
1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis) pappa reale o gelatina reale»;
b) alla parte III, dopo il numero 16) sono inseriti i seguenti:
«16-bis) pappa reale o gelatina reale;
16-ter) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative».
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, l’idromele, l’aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 7.
(Attività di promozione del settore apistico nazionale)
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche distintive del miele italiano, nonché la consapevolezza in merito ai processi produttivi, alle filiere, all’origine e alla tracciabilità del miele e degli altri prodotti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione destinate ai consumatori e agli attori della filiera agroalimentare.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, che costituisce limite di spesa.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, e agli oneri derivanti dall’articolo 7, pari a 80.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Fonte: apicultoriveneti