Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026, attua la Direttiva UE 2024.1438 del parlamento Europeo e del Consiglio, modificando la disciplina nazionale sulla produzione e commercializzazione del miele già stabilita dal D.Lgs. 27 gennaio 2004, n. 206. Questo decreto introduce regole più stringenti e dettagliate sull’etichettatura e sulla tracciabilità del miele, con l’obiettivo di fornire informazioni più precise ai consumatori, proteggendo la qualità del prodotto e contrastando fenomeni di frode e adulterazione. Un aspetto fondamentale è che il decreto si allinea al Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce i principi generali per la trasparenza delle informazioni sugli alimenti.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 207/2025
Il Decreto, pur mantenendo in generale le disposizioni del 2004, aggiorna e specifica meglio le modalità di etichettatura, in modo da favorire un’informazione più completa e chiara per il consumatore. Le novità si concentrano principalmente su due aree: origine e qualità del miele, nonché l’uso di codici ISO per le piccole confezioni.
- Origine del Miele: Maggiore Trasparenza e Specificità
L’origine del miele è un aspetto chiave dell’etichettatura, sia per tutelare i consumatori sia per valorizzare i produttori locali. Con il nuovo Decreto, la specifica dell’origine diventa più dettagliata e vincolante rispetto a quanto previsto in precedenza. Vediamo nel dettaglio le modifiche:
Origine Unica o Combinata: Se il miele proviene da un solo Paese, l’etichetta dovrà riportare “Origine: Italia” (o il Paese di provenienza). Se invece il miele è il risultato della miscelazione di mieli provenienti da diversi Paesi, il produttore dovrà specificare ogni singolo Paese d’origine, con la possibilità di fare una sintesi se la miscela è formata da Paesi appartenenti alla stessa zona geografica (per esempio, “Origine: Unione Europea” o “Extra UE”).
- Esempi sull’Etichetta:
- “Origine: Italia”
- “Origine: Francia, Grecia, Spagna”
- “Origine: Unione Europea”
- “Origine: Non UE”
- “Origine: Italia, UE e non UE”
- Piccole Confezioni: Nel caso di confezioni destinate a piccole quantità (ad esempio vasetti da 100g o meno), il produttore può optare per l’uso dei codici ISO (ad esempio “IT”, “ES”), anziché elencare tutti i Paesi per esteso. Questo semplifica il processo per le piccole confezioni pur mantenendo la tracciabilità.
- Miele da miscele di Paesi Extra UE: Se il miele è importato da Paesi al di fuori dell’UE, l’etichetta deve indicare chiaramente se la miscela proviene da un solo Paese o da più Paesi. Per esempio, se il miele proviene dal Brasile e dalla Cina, l’etichetta riporterà “Origine: Brasile, Cina”.
- Qualità del Miele: Indicazioni più Precise e Dettagliate
Oltre all’indicazione dell’origine, il Decreto 207/2025 impone nuove regole sulla qualità, obbligando i produttori a fornire informazioni dettagliate sul tipo e sulle caratteristiche del prodotto:
- Descrizione del tipo di miele: Il miele dovrà essere descritto in base alla fonte botanica e geografica. Ad esempio, un miele di acacia o castagno dovrà essere etichettato come tale e, in alcuni casi, potrà essere accompagnato dalla zona geografica di produzione (es. “Miele di Acacia del Trentino”).
- Qualità Certificata: Il miele proveniente da agricoltura biologica deve riportare sull’etichetta il logo biologico UE e la relativa certificazione. Altri certificati di qualità relativi a metodi di produzione sostenibili o controlli sulla purezza potranno essere aggiunti per rafforzare l’affidabilità del prodotto.
- Contenuto di Zuccheri: Il Decreto impone che le etichette dei mieli con particolari caratteristiche nutrizionali riportino informazioni precise sul contenuto di glucosio, fruttosio e saccarosio, garantendo un’informazione chiara per i consumatori attenti alla salute.
- Piccole Confezioni e Codici ISO: Una Soluzione per la Tracciabilità
Il Decreto introduce la possibilità di utilizzare i codici ISO per confezioni di miele di piccole quantità (inferiori a 100g). Questo sistema consente di semplificare l’etichettatura senza compromettere la tracciabilità. In pratica, il produttore non è obbligato a indicare il nome esteso di ogni singolo Paese d’origine, ma può inserire il relativo codice (es. “IT” per Italia), permettendo di risalire alla provenienza in modo rapido. Questa misura mira a ridurre i costi per i produttori mantenendo la trasparenza per il consumatore.
- La Protezione del Consumatore
Il Decreto 207/2025 ha come obiettivo primario quello di proteggere il consumatore e garantire che il miele rispetti standard qualitativi elevati. Il nuovo sistema contribuisce a combattere l’adulterazione, impedendo che prodotti a basso costo (talvolta miscelati con zuccheri) vengano venduti come miele puro. Grazie a queste modifiche, i consumatori possono fare scelte più consapevoli basate su origine, caratteristiche nutrizionali e tipologia.
Esempio Completo di Etichetta
Immaginiamo un vasetto di miele di acacia prodotto in Italia (250g). L’etichetta, secondo le nuove disposizioni, si presenterebbe così:
- Nome del Prodotto: Miele di Acacia
- Origine: Italia
- Tipo di Miele: 100% Miele di Acacia
- Certificato Biologico: Logo UE e codice organismo di controllo
- Provenienza: Dolomiti – Trentino Alto Adige
- Caratteristiche Nutrizionali (per 100g):
- Energia: 300 kcal
- Grassi: 0g
- Carboidrati: 75g (di cui zuccheri: 70g)
- Proteine: 0g
- Sale: 0g
- Data di Confezionamento: 01/12/2025
- Scadenza: 01/12/2026
- Informazioni Aggiuntive: Miele puro, senza aggiunta di zuccheri.
Il D.Lgs. n. 207/2025 rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del miele di qualità. Le nuove regole sull’origine, l’uso dei codici ISO e il dettaglio qualitativo rendono il settore apistico italiano più trasparente e competitivo, rispondendo con efficacia alle moderne esigenze di informazione del consumatore.
Antonio Granato, Dottore Commercialista, specializzato in normative fiscali e logistiche per il settore apistico.
Apicoltore Moderno
buongiorno
chiedo di sapere se l’articolo è stato revisionato anche da un tecnico alimentare oppure è solo una indicazione redazionale che ha un contenuto informativo da verificare sul piano pratico da parte di personale qualificato
L’esempio infatti non mi sembra allineato alla normativa citata.
Grazie per l’osservazione, che ritengo pertinente.
L’articolo ha finalità esclusivamente divulgative e redazionali e non costituisce un parere tecnico né una validazione ufficiale di conformità normativa. Non è stato sottoposto a una revisione formale da parte di un tecnico alimentare o di un consulente regolatorio, ma si basa su un’analisi giornalistica del testo normativo e dei suoi obiettivi generali.
L’esempio di etichetta riportato è volutamente semplificato e illustrativo, con lo scopo di aiutare il lettore a comprendere l’impostazione generale delle nuove disposizioni, e non deve essere considerato un modello operativo conforme in ogni suo dettaglio. Come correttamente evidenziato, alcuni elementi dell’esempio possono richiedere verifiche puntuali alla luce:
del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
della normativa specifica sul miele;
delle disposizioni in materia di indicazioni nutrizionali e denominazioni facoltative;
nonché delle prassi applicative e delle interpretazioni delle autorità competenti.
Per l’applicazione pratica delle nuove regole di etichettatura rimane indispensabile il confronto con personale qualificato (tecnico alimentare, consulente HACCP o esperto di diritto alimentare), soprattutto in fase di progettazione o aggiornamento delle etichette commerciali.