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Il Decreto del 30.12.2025

Il D.Lgs. 30.12.2025, n. 207: Nuove Regole sulla Produzione e Commercializzazione del Miele

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026, attua la  Direttiva UE 2024.1438 del parlamento Europeo e del Consiglio, modificando la disciplina nazionale sulla produzione e commercializzazione del miele già stabilita dal D.Lgs. 27 gennaio 2004, n. 206. Questo decreto introduce regole più stringenti e dettagliate sull’etichettatura e sulla tracciabilità del miele, con l’obiettivo di fornire informazioni più precise ai consumatori, proteggendo la qualità del prodotto e contrastando fenomeni di frode e adulterazione. Un aspetto fondamentale è che il decreto si allinea al Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce i principi generali per la trasparenza delle informazioni sugli alimenti.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 207/2025

Il Decreto, pur mantenendo in generale le disposizioni del 2004, aggiorna e specifica meglio le modalità di etichettatura, in modo da favorire un’informazione più completa e chiara per il consumatore. Le novità si concentrano principalmente su due aree: origine e qualità del miele, nonché l’uso di codici ISO per le piccole confezioni.

  1. Origine del Miele: Maggiore Trasparenza e Specificità

L’origine del miele è un aspetto chiave dell’etichettatura, sia per tutelare i consumatori sia per valorizzare i produttori locali. Con il nuovo Decreto, la specifica dell’origine diventa più dettagliata e vincolante rispetto a quanto previsto in precedenza. Vediamo nel dettaglio le modifiche:

Origine Unica o Combinata: Se il miele proviene da un solo Paese, l’etichetta dovrà riportare “Origine: Italia” (o il Paese di provenienza). Se invece il miele è il risultato della miscelazione di mieli provenienti da diversi Paesi, il produttore dovrà specificare ogni singolo Paese d’origine, con la possibilità di fare una sintesi se la miscela è formata da Paesi appartenenti alla stessa zona geografica (per esempio, “Origine: Unione Europea” o “Extra UE”).

  • Esempi sull’Etichetta:
    • “Origine: Italia”
    • “Origine: Francia, Grecia, Spagna”
    • “Origine: Unione Europea”
    • “Origine: Non UE”
    • “Origine: Italia, UE e non UE”
  • Piccole Confezioni: Nel caso di confezioni destinate a piccole quantità (ad esempio vasetti da 100g o meno), il produttore può optare per l’uso dei codici ISO (ad esempio “IT”, “ES”), anziché elencare tutti i Paesi per esteso. Questo semplifica il processo per le piccole confezioni pur mantenendo la tracciabilità.
  • Miele da miscele di Paesi Extra UE: Se il miele è importato da Paesi al di fuori dell’UE, l’etichetta deve indicare chiaramente se la miscela proviene da un solo Paese o da più Paesi. Per esempio, se il miele proviene dal Brasile e dalla Cina, l’etichetta riporterà “Origine: Brasile, Cina”.
  1. Qualità del Miele: Indicazioni più Precise e Dettagliate

Oltre all’indicazione dell’origine, il Decreto 207/2025 impone nuove regole sulla qualità, obbligando i produttori a fornire informazioni dettagliate sul tipo e sulle caratteristiche del prodotto:

  • Descrizione del tipo di miele: Il miele dovrà essere descritto in base alla fonte botanica e geografica. Ad esempio, un miele di acacia o castagno dovrà essere etichettato come tale e, in alcuni casi, potrà essere accompagnato dalla zona geografica di produzione (es. “Miele di Acacia del Trentino”).
  • Qualità Certificata: Il miele proveniente da agricoltura biologica deve riportare sull’etichetta il logo biologico UE e la relativa certificazione. Altri certificati di qualità relativi a metodi di produzione sostenibili o controlli sulla purezza potranno essere aggiunti per rafforzare l’affidabilità del prodotto.
  • Contenuto di Zuccheri: Il Decreto impone che le etichette dei mieli con particolari caratteristiche nutrizionali riportino informazioni precise sul contenuto di glucosio, fruttosio e saccarosio, garantendo un’informazione chiara per i consumatori attenti alla salute.
  1. Piccole Confezioni e Codici ISO: Una Soluzione per la Tracciabilità

Il Decreto introduce la possibilità di utilizzare i codici ISO per confezioni di miele di piccole quantità (inferiori a 100g). Questo sistema consente di semplificare l’etichettatura senza compromettere la tracciabilità. In pratica, il produttore non è obbligato a indicare il nome esteso di ogni singolo Paese d’origine, ma può inserire il relativo codice (es. “IT” per Italia), permettendo di risalire alla provenienza in modo rapido. Questa misura mira a ridurre i costi per i produttori mantenendo la trasparenza per il consumatore.

  1. La Protezione del Consumatore

Il Decreto 207/2025 ha come obiettivo primario quello di proteggere il consumatore e garantire che il miele rispetti standard qualitativi elevati. Il nuovo sistema contribuisce a combattere l’adulterazione, impedendo che prodotti a basso costo (talvolta miscelati con zuccheri) vengano venduti come miele puro. Grazie a queste modifiche, i consumatori possono fare scelte più consapevoli basate su origine, caratteristiche nutrizionali e tipologia.

Esempio Completo di Etichetta

Immaginiamo un vasetto di miele di acacia prodotto in Italia (250g). L’etichetta, secondo le nuove disposizioni, si presenterebbe così:

  • Nome del Prodotto: Miele di Acacia
  • Origine: Italia
  • Tipo di Miele: 100% Miele di Acacia
  • Certificato Biologico: Logo UE e codice organismo di controllo
  • Provenienza: Dolomiti – Trentino Alto Adige
  • Caratteristiche Nutrizionali (per 100g):
    • Energia: 300 kcal
    • Grassi: 0g
    • Carboidrati: 75g (di cui zuccheri: 70g)
    • Proteine: 0g
    • Sale: 0g
  • Data di Confezionamento: 01/12/2025
  • Scadenza: 01/12/2026
  • Informazioni Aggiuntive: Miele puro, senza aggiunta di zuccheri.

Il D.Lgs. n. 207/2025 rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del miele di qualità. Le nuove regole sull’origine, l’uso dei codici ISO e il dettaglio qualitativo rendono il settore apistico italiano più trasparente e competitivo, rispondendo con efficacia alle moderne esigenze di informazione del consumatore.

Antonio Granato, Dottore Commercialista, specializzato in normative fiscali e logistiche per il settore apistico.

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2 Commenti

  1. fabio invernizzi

    buongiorno
    chiedo di sapere se l’articolo è stato revisionato anche da un tecnico alimentare oppure è solo una indicazione redazionale che ha un contenuto informativo da verificare sul piano pratico da parte di personale qualificato
    L’esempio infatti non mi sembra allineato alla normativa citata.

    • Antonio Granato

      Grazie per l’osservazione, che ritengo pertinente.
      L’articolo ha finalità esclusivamente divulgative e redazionali e non costituisce un parere tecnico né una validazione ufficiale di conformità normativa. Non è stato sottoposto a una revisione formale da parte di un tecnico alimentare o di un consulente regolatorio, ma si basa su un’analisi giornalistica del testo normativo e dei suoi obiettivi generali.

      L’esempio di etichetta riportato è volutamente semplificato e illustrativo, con lo scopo di aiutare il lettore a comprendere l’impostazione generale delle nuove disposizioni, e non deve essere considerato un modello operativo conforme in ogni suo dettaglio. Come correttamente evidenziato, alcuni elementi dell’esempio possono richiedere verifiche puntuali alla luce:

      del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
      della normativa specifica sul miele;
      delle disposizioni in materia di indicazioni nutrizionali e denominazioni facoltative;
      nonché delle prassi applicative e delle interpretazioni delle autorità competenti.

      Per l’applicazione pratica delle nuove regole di etichettatura rimane indispensabile il confronto con personale qualificato (tecnico alimentare, consulente HACCP o esperto di diritto alimentare), soprattutto in fase di progettazione o aggiornamento delle etichette commerciali.

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