domenica , 8 Febbraio 2026
Miele raccolto con un cucchiaino da un barattolo
Miele, nel mondo se ne consumano 1,9 milioni di tonnellate all’anno. Più di quanto le api ne possano produrre

La disciplina della vendita dei prodotti apistici

La disciplina della vendita dei prodotti apistici da parte dei loro produttori è stata semplificata dal d.lgs. n. 228 del 2001 “Orientamento e Modernizzazione del settore Agricolo”, art.4.

Oggi è possibile svolgere questa attività sulla base di una semplice comunicazione al Sindaco del luogo in cui ha sede l’azienda, in caso di vendita itinerante, o del luogo ove si intende esercitare la vendita, in caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico.

Inoltre vale la regola del silenzio ¬– assenso, decorso 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Questa disciplina vale per tutti gli imprenditori agricoli (Imprenditori Apistici nel nostro caso), siano essi “singoli” che “associati”. L’Apicoltore (Imprenditore Apistico) può vendere anche prodotti provenienti da altra azienda, purché non superiori a quelli propri messi in commercio.

La legge di orientamento stabilisce inoltre che l’imprenditore Apistico possa optare per una delle seguenti forme di vendita:

– aziendale;

– itinerante;

– locale aperto al pubblico,

– area pubblica;

– sito internet.

A seguito di alcune contestazioni, successive alla emanazione del d.lgs n. 228 del 2001, infine, laddove alcune amministrazioni comunali si erano indirizzate verso la revoca delle autorizzazioni alla vendita rilasciate in precedenza e ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito (nota n. 0004272 del 18.05.2005) che le stesse autorizzazioni debbano invece essere sottoposte ed eventuali proroghe di conversione da parte degli organi competenti e ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si richiama infine l’attenzione sull’art.2-quinques della legge 11 marzo 2006, n. 81, che modifica l’articolo 4, comma 2, del citato d.lgs n. 228, per effetto del quale, per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli (Imprenditori Apistici nel nostro caso) abbiano la disponibilità, non è richiesta neanche la comunicazione preventiva al Comune di competenza.

Pubblicazione finanziata nell’ambito del Reg. CE 797/04-AzioneA/3-Annualità 2005/2006

Info Redazione

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