domenica , 8 Settembre 2024
Insegna dell'ASL di Salerno

Registrazione dei trattamenti in apicoltura

Le presenti indicazioni operative vogliono costituire un valido aiuto agli apicoltori al fine dell’adeguamento alla normativa vigente in materia di farmaco veterinario, essendosi ravvisata, sul territorio regionale, una disomogenea interpretazione ed applicazione di quanto previsto dalla suddetta normativa, in particolare relativamente alla tenuta dei registri e delle registrazioni dei trattamenti eseguiti in apiario.

Di conseguenza, si è ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative chiare ed univoche per tutto il territorio regionale, nell’ottica di uniformare il comportamento delle diverse AZ.ULSS per quanto concerne, nel caso specifico, i controlli previsti ai fini della farmacosorveglianza in apicoltura, evitando così agli apicoltori spiacevoli contestazioni anche da parte di altri organi di vigilanza.

Inoltre, un coordinamento territoriale sull’utilizzo e registrazione del farmaco in apicoltura, come anche la possibilità di verifica del medesimo da parte dei Servizi Veterinari appare quanto mai necessario ai fini di una strategia “complessiva” di controllo dell’infestazione da Varroa a livello regionale. Infatti, nelle “Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa Destructor nella Regione del Veneto”, redatte annualmente dal Centro di Referenza Nazionale e Regionale per l’Apicoltura (IZS delle Venezie), viene puntualmente sottolineata l’importanza di un’uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei trattamenti antivarroa, limitando la presenza contemporanea di colonie trattate e non trattate nell’ambito della stessa area.

In quest’ottica, solamente una corretta registrazione degli interventi sanitari da parte dei singoli apicoltori, può consentire agli Organi di controllo una verifica puntuale ed oggettiva di quanto sopra prescritto.

La necessità dell’effettuazione di interventi sanitari omogenei sul territorio ai fini della corretta profilassi della Varroatosi è stata peraltro rimarcata dal Ministero della Salute con propria nota prot. n. 13975 del 12/07/13 (“Indicazioni operative riguardanti l’applicazione della O.M. 17/02/95 sulla profilassi della varroatosi”), nella quale viene anche raccomandata alle Regioni “una programmazione dei controlli negli epteri tesi a verificare l’esecuzione dei trattamenti (antivarroa) in ottemperanza ai protocolli forniti, prevedendo anche idonee misure qualora tali trattamenti non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera non conforme ….”.

Tutto ciò premesso, si riassumono di seguito gli adempi menti a cui gli apicoltori, al pari di tutti i proprietari e responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti, devono ottemperare in materia di tracciabilità del farmaco.

Ai sensi del D.L.vo 193/2006, si definisce “Medicinale veterinario” (Art. 1, paragrafo 1), lettera a) ) “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali”.

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI:

– Il Reg (CE) 178/02 e Reg. 852/2004 prevedono che tutti gli operatori del settore alimentare (compresi gli allevatori di animali produttori di alimenti) devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

– Ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro del trattamenti. Detto registro, vidimato dalla Az.ULSS, deve essere conservato dall’allevatore per 5 anni, ed è soggetto a verifica annuale da parte dei Servizi Veterinari AZ.ULSS nell’ambito dell’attività di farmacosorveglianza (prevista dal D.L.vo medesimo).

Pertanto, al pari di tutti gli altri allevatori, gli apicoltori sono tenuti ad avere un registro dei trattamenti, come sopra descritto.

REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Come noto, attualmente i medicinali autorizzati in Italia per i trattamenti in apicoltura sono tutti senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Per quanto concerne la loro registrazione da parte dell’apicoltore, la normativa prevede:

– Ai sensi del Reg. 852/2004 (Allegato I – Parte A III – punto 8 – lettera b), è obbligatorio tenere la registrazione della somministrazione ad animali produttori di alimenti anche dei farmaci esenti da ricetta.

– Il D.L.vo 158/2006, all’art. 15, comma 2, prevede l’obbligo di registrazione, a cura dell’allevatore ed entro determinati tempi, della data e della natura dei trattamenti eseguiti (senza specificare con che tipo di farmaci);

– Ugualmente, il già citato art. 79 del D.l.vo 193/2006 prevede l’obbligo di tenere registrazione dell’acquisto, detenzione e somministrazione di medicinali veterinari (anche qui, senza entrare nel merito se questi siano con obbligo di ricetta o meno).

Visto quanto sopra, anche i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta e tempo di sospensione pari a zero devono essere riportati nel registro dei trattamenti di cui all’art. 79 del D.l.vo 193/2006.

Infine, il registro semplificato dei trattamenti in apiario dovrà essere vidimato da parte del Servizio Veterinario della AZ.ULSS territorialmente competente e utilizzato dagli apicoltori nella loro attività.

Per quanto concerne la suddetta vidimazione, il Ministero della Salute, nelle “Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006” del 4/03/13, ha precisato che: “La prestazione per fa vidimazione dei registri non è soggetta ad ulteriore pagamento in quanto già coperta dai contributi introitati per i controlli effettuati sugli animali vivi e sui prodotti in attuazione del D.L.vo 19 novembre 2008, n. 194”.

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