Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all’obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
CONSIDERATO, in particolare l’art. 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, sulle finalità del prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica, per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica; Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CONSIDERATO, inoltre, che il richiamato art. 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, dispone l’obbligatorietà delle analisi qualora si sospetti l’utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica;
CONSIDERATO che è opportuno prevedere che il prelievo dei campioni venga eseguito anche per valutare l’efficacia delle misure precauzionali adottate dall’operatore per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione;
CONSIDERATO che il numero di quattro aliquote per campione potrebbe nel tempo risultare eccessivo e pertanto è necessario prevedere un periodo transitorio alla fine del quale è prevista la possibilità di riesaminare il numero delle aliquote;
CONSIDERATO necessario garantire l’applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di produzione biologica; CONSIDERATO che le procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione della regolamentazione comunitaria e nazionale saranno adottate dagli Organismi di controllo autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/95;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere un periodo transitorio per consentire di adeguare alle disposizioni contenute nel presente decreto la documentazione degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/95;
SENTITO il Comitato Consultivo per l’Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 13 aprile 2010;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010;
DECRETA
Articolo 1
Il presente Decreto disciplina l’individuazione dei requisiti minimi nelle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, dei relativi regolamenti comunitari di applicazione e delle disposizioni nazionali. L’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare sono contenute nell’allegato I al presente Decreto.
Articolo 2
Il prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica ha la finalità di ottemperare a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione. Il prelievo dei campioni si esegue altresì per valutare le misure precauzionali adottate dall’operatore, per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione, indicate nella descrizione completa dell’unità e/o del sito e/o dell’attività di cui all’art. 63, punto 1, lett. c) del Reg. (CE) n. 889/08.
Articolo 3
Gli Organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95 devono recepire le disposizioni di cui al presente decreto nella propria documentazione di sistema entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli Organismi di controllo, nel rispetto del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, possono individuare ed adottare nelle proprie procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti nell’allegato I al presente Decreto.
Articolo 4
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto il Ministero individua le disposizioni dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione recante modalità di applicazione per la produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Decreto il Ministero valuta l’eventuale riduzione del numero delle aliquote per campione.
Il presente Decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.“Requisiti minimi delle procedure di campionamento di prodotti biologici” Allegato I al presente decreto
Campionamento di prodotti in aziende apistiche.
Il campionamento può riguardare miele, cera in favo da nido, nonché cera fusa in pani.
a) Miele/cera in pani: si rimanda alle indicazioni previste per prodotti in magazzino.
b) Per le modalità di campionamento del favo da nido, si precisa che questo deve essere effettuato scegliendo tre favi scuri (più vecchi) in posizione diversa nell’arnia (es. il secondo, il centrale ed il penultimo).
Il prelievo consiste in un carotaggio effettuato utilizzando un coltellino pulito. Il carotaggio deve essere effettuato seguendo un’immaginaria linea diagonale che partendo da un angolo alto di un favo esterno, si sviluppi verso l’angolo opposto dell’altro favo esterno, passando per il centro del favo centrale.
Il carotaggio deve essere fatto avendo cura di escludere presenza di covata e scorte di miele.
Il prelievo deve prevedere almeno cinque campioni elementari prelevati da altrettanti alveari diversi per ciascun apiario.
I campioni così prelevati, devono essere prima riuniti e miscelati, e quindi divisi nelle aliquote previste. Il quantitativo minimo di cera utile per l’analisi (intesa senza miele) deve essere di almeno 100g per aliquota.
I periodi indicati per effettuare il prelevamento campioni sono orientativamente marzo e novembre (dopo e prima dell’invernamento).
In caso di operatori con un numero di apiari elevato, deve essere effettuato comunque un numero minimo di cinque campioni globali per azienda (uno per ogni 50-100 apiari). I cinque campioni globali devono essere riuniti in un unico campione finale, da suddividersi in quattro aliquote.
Roma, IL MINISTRO