Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Il quarto comma dell’articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dai seguenti:
ARTICOLO 2
1. All’articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 luglio 1984, n. 36, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera.
ARTICOLO 3
1. Il secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dal seguente.
ARTICOLO 4
1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36, è così sostituita.
ARTICOLO 5
1. Per l’anno 1987 le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera h) dell’articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1984 nº 36 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 26 marzo 1987
Apicoltore Moderno