Le api, anche in ambiente urbano, devono essere considerate degli insetti utili che devono essere salvaguardati anche se possono creare dei problemi gli sciami che, nei mesi di maggio e giugno, tendono a posarsi un po’ ovunque sulla vegetazione, negli edifici (camini, infrattuosità murarie, casonetti delle tapparelle ecc.) e sull’arredamento urbano.
Solitamente sono i cittadini ad avvertire le autorità della presenza di uno sciame. Secondo il codice civile (art. 924 c.c.) l’apicoltore ha il diritto di inseguire il suo sciame sul fondo altrui per 48 ore al massimo, e se entro tale tempo non l’ha inseguito o ha cessato di inseguirlo ne perde la proprietà. Naturalmente qualora il legittimo proprietario abbia cessato di inseguirlo la proprietà dello sciame è del proprietario del fondo e qualora lo sciame si posi su suolo pubblico diviene di proprietà dell’Amministrazione comunale. Pertanto non possono essere recuperati senza l’autorizzazione del Sindaco o del comandante della Polizia locale; il recupero non autorizzato si configura nel reato previsto dall’articolo 647 del c.p.
La bonifica degli sciami in ambiente pubblico spetterebbe in teoria al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che può avvalersi di un apicoltore o di una ditta specializzata in bonifiche assistiti, nei casi urgenti o che necessitano di supporti tecnici particolari (autoscala, cestello, ecc.), dai Vigili del Fuoco.
I privati invece per la bonifica devono esclusivamente rivolgersi ad apicoltori o ditte specializzate. In ambito privato gli apicoltori, contattati dal proprietario del fondo, possono intervenire a discrezione del proprietario senza particolari richieste da parte dello stesso, mentre qualora l’apicoltore venga chiamato a intervenire in ambiente o struttura pubblica dalle Autorità dovrebbe avere i seguenti requisiti:
- essere apicoltore professionista;
- possedere un apiario regolarmente denunciato presso la BDA;
- possedere una polizza assicurativa per infortuni sul lavoro e per danni a terzi (responsabilità civile).
In fase operativa quando viene avvistato uno sciame in luogo pubblico è necessario che la Polizia locale isoli l’area, recintando con fettuccia bicolore e transenne l’area interessata per un raggio non inferiore a 5 m. Sulle transenne devono essere posizionati dei fogli plastificati dove si avverte la popolazione della natura del rischio.
L’intervento di bonifica deve essere effettuato prevalentemente di sera o di notte quando tutte le api sono in glomere, mentre vanno espletati di giorno esclusivamente quei casi che per motivi di sicurezza non sono differibili (es. sciami in asili, scuole, ospedali o in presenza di fasce di popolazione sensibile).
Una volta raccolto lo sciame in pratica esso viene immediatamente ceduto all’apicoltore intervenuto, anche se teoricamente dovrebbe essere fatto soggiornare dall’ASL in un apiario di quarantena (sorveglianza sanitaria) per circa due mesi; e solo qualora venga giudicato sano può essere destinato (in accordo con il Comune su cui è stato recuperato lo sciame) a un ente (associazione apicoltori, Università, ecc.) o all’apicoltore intervenuto in cambio della prestazione d’opera. Resta però possibile compiere il periodo di quarantena già presso l’apiario dell’apicoltore intervenuto a condizione che lo sciame disti almeno 20 metri dagli altri alveari.
Durante le operazioni di bonifica il personale addetto deve indossare calzature pesanti, tuta anti-imenottero e guanti; devono essere sollevati dagli incarichi di bonifica tutti i soggetti con allergia conclamata o presunta al veleno di imenotteri. Inoltre sarebbe buona norma che il personale delle ditte addette alle bonifiche, ma anche i Vigili del Fuoco, fossero addestrati al riconoscimento precoce e al trattamento di eventuali episodi di anafilassi e dovrebbero essere dotati di specifici kit di soccorso contenenti, oltre al normale corredo di primo soccorso, anche un auto-iniettore di adrenalina da utilizzare senza indugi in caso di anafilassi prima dell’arrivo del personale medico.
Giovanni Bosca
Fonte: “Api & Flora Settembre-Ottobre 5/19 anno XXXIV N° 201”