L’apicoltore che produce “alimenti” destinati alla vendita deve rispettare una serie di norme che spesso non conosce, conosce in modo superficiale o sottovaluta. Sono norme molto specifiche che lo stesso veterinario ufficiale deve padroneggiare per poter effettuare gli interventi di controllo previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
In occasione dei sopralluoghi presso le aziende apistiche, gestite da un apicoltore professionista, il veterinario ufficiale, di norma, deve verificare la presenza del registro dove vengono annotati i trattamenti farmacologici impiegati per la lotta alla varroa; infatti, la Nota ministeriale 0015790 del 01/07/2016 ribadisce che l’apicoltore, nelle vesti di produttore primario, ha l’obbligo di registrare i medicinali veterinari impiegati in base al Reg. 852/2004, allegato 1, parte A, capo III. Inoltre, deve valutare che il quantitativo dei medicinali acquistati sia sufficiente a garantire un adeguato trattamento acaricida in base al numero degli alveari posseduti.
Il Ministero della Salute ha precisato con due note (n. 13975 del 12-7-2013 e n. 22996 del 3-12-2013) che tutti gli apicoltori devono eseguire nel corso dell’anno almeno due trattamenti acaricidi contro la varroa (uno estivo e uno autunno-invernale) e che il Servizio veterinario deve verificare a campione l’esito di questi trattamenti. Per agevolare gli apicoltori nella scelta dei farmaci e delle tecniche apistiche, il Ministero della Salute ogni anno fa stilare al Centro di Referenza nazionale per l’apicoltura delle linee guida.
L’apicoltore può anche decidere di non utilizzare alcun medicinale veterinario ma, al contrario, scegliere di adottare tecniche apistiche (metodo Campero, asportazione della covata, termoterapia etc.); in questo caso, l’apicoltore stesso deve stilare una procedura dettagliata (scritta) relativa al metodo adottato e deve verificare che questo metodo abbia dato risultati positivi e portato a una drastica riduzione del numero di varroe negli alveari. Ovviamente l’apicoltore, per poter dimostrare i risultati ottenuti, deve riportare, in apposite tabelle, i dati relativi alle verifiche.
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